24 maggio 2013 - Ci vorrebbe una Thatcher
CIRCOLO DELLA CULTURA E DELLE ARTI
incontro con
Antonio Caprarica
e il suo libro
Ci vorrebbe una Thatcher
Venerdì 24 maggio 2013, ore 17.30
Ridotto del Teatro Verdi
Via Roma - Pordenone
CIRCOLO DELLA CULTURA E DELLE ARTI
Siamo lieti di invitarLa
all’ incontro con
Antonio Caprarica
e il suo libro
Ci vorrebbe una Thatcher
Presentazione a cura di
Chiara Mio
Venerdì 24 mqggio 2013, ore 17.30
Ridotto del Teatro Verdi
Via Roma - Pordenone
24 Maggio 2013 - FVG Gospel Choir
Venerdì
24 Maggio 2013 Ore 20.45
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
FVG Gospel Choir
sings
Kirk Franklin
27 Aprile - 31 Maggio - mostra di Alessandra Candriella presso la Galleria Auri Fontana
Continua la mostra di Alessandra Candriella
presso la Galleria Auri Fontana
di Lignano Sabbiadoro
18-25 MAGGIO 2013 - UNA SETTIMANA DI INCONTRI CULTURALI ALLA LIBRERIA EINAUDI
Note a piè pagina
18-25 MAGGIO 2013
UNA SETTIMANA DI INCONTRI CULTURALI ALLA LIBRERIA EINAUDI
Udine, via Vittorio Veneto, 49
Sabato 18 maggio ore 18.30
Presentazione del romanzo
IRRESISTIBILE NORD
Corbaccio ed.
di Andrea di Robilant
Sarà presente l’Autore
Mercoledi’ 22 maggio ore 18.30
Presentazione del libro di poesie friulane
QUESTA VOGLIA CHE ABBIAMO
CHESTE VOIE CHE O VIN
Gaspari editore
di Laurino G. NARDIN
Introduce la professoressa Franca Grosso Andrian
Letture di Luisa Graffiti e Renza Valentinuzzi
Sarà presente l’Autore
Venerdì 24 Maggio ore 18.30
Conferenza sul tema
IL COLORE:
TRA FILOSOFIA E FOTOGRAFIA
La storia del colore e della sua percezione.
Interverrà il professor Giuseppe Salemi dell’Università di Padova
Introduce Marco Gaspari
Sabato 25 maggio ore 18.30
Il Professor Alessandro Del Puppo,
docente all’Università di Udine
Presenta
MODERNITA’ E NAZIONE
Temi di ideologia visiva nell’arte italiana del primo Novecento
Quodlibet ed.
Introduce Marco Gaspari
Tutti gli incontri vedranno presente l’autore
e saranno seguiti da un vin d’honneur con i vini di Scarbolo di Spessa.
3 Maggio 2013 - Giornata dell'Unità d'Italia
L’UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ITALIANA DALLE RADICI AI PROBLEMATICI INNESTI
- Gli Stati preunitari italiani
La carta geografica politica disegnata per l’Italia dal Congresso di Vienna del 1815, dopo la definitiva sconfitta di Napoleone, comprendeva dieci Stati sotto il dominio pressoché generale dell’Austria, direttamente, come per il Lombardo-Veneto, territorio austriaco, o, indirettamente, in quanto assegnati a principi imperiali degli Asburgo-Lorena, come per il Ducato di Parma, quello di Modena ed il Granducato di Toscana od all’Austria legati da accordi diplomatico-militari, come per lo Stato Pontificio ed il Regno di Napoli (dal 1819, delle Due Sicilie).
L’Austria presidiava inoltre, con contingenti militari, le cittadelle di Ferrara, Piacenza e Comacchio, posizioni strategiche per poter intervenire, all’occorrenza, agevolmente in ogni altra parte della Penisola, nella certezza della debolezza interna e militare degli Stati italiani. L’unico Stato indipendente era il Regno di Sardegna.
- L’amministrazione degli Stati preunitari italiani
La linea di condotta seguita dai sovrani degli Stati preunitari italiani con la Restaurazione, fu abbastanza oculata nei confronti delle istituzioni napoleoniche, anche se, ovviamente, non fu uniforme.
La Restaurazione non poté far tornare indietro, se non temporaneamente, l’orologio della storia. Anche se vi furono cospicue eccezioni, in senso reazionario, come il Lombardo-Veneto, lo Stato Pontificio, che pure abolì una serie di privilegi e giurisdizioni baronali ed il Ducato di Modena e Reggio, gli altri Stati, benché restaurati, mantennero la legislazione napoleonica, come il Regno di Napoli, divenuto Regno delle Due Sicilie ed il Gran Ducato di Parma nel 1820 e, talora , gli stessi apparati amministrativi, necessari per il funzionamento delle nuove amministrazioni ed assunsero come modello di riferimento la cosiddetta “monarchia amministrativa” di derivazione francese, consistente in un sistema accentrato con una distribuzione di competenze alla periferia attuata mediante una vasta struttura amministrativa, talora adottando il Codice napoleonico.
Il principio dell’accentramento, pertanto, costituiva già un connotato degli Stati preunitari italiani, dato, del resto, il carattere assoluto delle loro monarchie con il divieto di concedere la Costituzione , garantito e talora imposto dall’Austria, come per il Regno delle Due Sicilie. In quest’ultimo, in particolare, si ebbe una riorganizzazione amministrativa, finanziaria e legislativa ad opera del Primo Ministro Luigi de’ Medici che, per essa, venne addirittura a contrasto con il Principe di Canosa, Ministro di Polizia e capo della fazione ultraconservatrice.
Nel Granducato di Toscana non fu neanche necessario riproporre la legislazione napoleonica perché quella “leopoldina”, già molto avanzata, rispondeva alle caratteristiche di moderazione dell’assolutismo illuminato che ebbe, nei Ministri Vittorio Fossombroni e Neri Corsini, interpreti di notevoli capacità. Naturalmente anche nel Granducato di Toscana la tolleranza era relativa e non mancarono picchi di severa sorveglianza da parte della polizia.
L’amministrazione asburgica del Lombardo-Veneto fu connotata da autoritarismo , ma anche da efficienza. Pur se la legislazione napoleonica fu abrogata, ad eccezione del Codice commerciale, i Codici austriaci erano, tuttavia, abbastanza moderni. Non esistevano forme di autonomia amministrativa dato che le Congregazioni Centrali, insediate a Milano ed a Venezia, avevano solo potere consultivo. Tuttavia era stato adottato un sistema di differenziazione dei Comuni in varie classi, secondo gruppi di importanza con diverso regime giuridico[1]. La censura ed il controllo di polizia erano, però, rigidissimi e la pressione tributaria era pesante, ma non bastarono a soffocare la vitalità economica e culturale lombarda.
Tutti i governi preunitari , tranne quello del Granducato di Toscana, avevano adottato una politica protezionistica, con barriere e tariffe doganali che limitavano le relazioni commerciali tra gli Stati italiani, le prime perfino all’interno di ogni Stato ed ovviamente rendevano problematiche le relazioni con gli Stati europei. Tutto ciò impediva la formazione di un mercato interno italiano.
Nel 1848 si ebbe una poderosa svolta politica con la concessione di diverse Costituzioni da parte dei maggiori Stati italiani e cioè del Regno di Sardegna, del Granducato di Toscana, dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie. Tali Costituzioni erano largamente ispirate a quelle francesi del 1814 e del 1830 ed a quella belga del 1831. Esse erano ottriate, cioè concesse ai sudditi con atto unilaterale del sovrano, ma non votate da un’assemblea costituente, erano brevi, tra loro simili, garantivano bensì i diritti fondamentali, ma il Re conservava insieme ai suoi ministri, il potere esecutivo, la sola Camera elettiva era quella “bassa” mentre il Senato era di nomina regia, come regie restavano le prerogative preminenti.
Fu, quello, l’apogeo dell’idea federalista in Italia, ma essa dimostrò i propri limiti con la sconfitta del Regno di Sardegna nella 1^ Guerra d’Indipendenza, quando i sovrani italiani, compreso il Papa, ritirando i loro contingenti militari che avevano inviato in appoggio al suddetto Regno, finirono per far prevalere i rispettivi interessi su quello generale dell’Indipendenza nazionale e della costruzione di uno Stato nazionale federale.
L’idea unitaria di uno Stato-Nazione unificato dalla monarchia sabauda fu appunto il “2° tempo” del Risorgimento italiano dal punto di vista politico e costituzionale. Da quelloamministrativo, come si è notato prima, rappresentò la continuità, su base unitaria, del principio di accentramento derivato sia dalle precedenti monarchie assolute sia, per altro verso, dai principi della legislazione napoleonica e dal citato modello di monarchia amministrativa.[2]
3. L’unificazione amministrativa italiana: nascita e sviluppo[3]
Quando parliamo di unificazione amministrativa italiana non possiamo non collegare tale processo con quello di formazione dell’Ordinamento amministrativo nazionale, come unico soggetto compreso in quello più vasto dell’Ordinamento giuridico italiano. Io direi che tale collegamento che postula l’esigenza, almeno, di non contraddittorietà di fondotra la prima, species ed il secondo, genus, dovrebbe essere sempre ben presente all’attenzione del Legislatore, dei giuristi e di chiunque si accosti a tale materia di studio.
Ciò non per un pregiudizio ideologico o dottrinario centralista, ma perché è la storia che ce lo dice incontrovertibilmente.
L’Ordinamento amministrativo italiano nacque, per emanazione, dall’apparato del Regno di Sardegna, con i limiti ideologici e censitari dello Stato liberale di allora, ripetendo sul terreno amministrativo quel processo di conquista ed annessione che aveva condotto all’unità politica del Regno.
Da un piccolo nucleo di circa 3.000 impiegati pubblici ministeriali del 1861, su una popolazione di poco più di 25 milioni di abitanti, si passò agli 11.000 del 1876 ed ai 90.000 di fine “800, con un’incidenza pari a circa il 10% del P.I.L. a fronte dei ben più consistenti e costosi apparati amministrativi francesi ed inglesi.
Nella propria marcia di conquista del territorio nazionale l’amministrazione sabauda divenne e si formò come ordinamento nazionale in modo dialettico, a volte contraddittorio e non solo come pura “sopraffazione” e sostituzione degli ordinamenti degli Stati preunitari. Poco del meccanico, unidirezionale rapporto centro-periferia dello Stato francese, ancor meno del militarismo etico di quello prussiano, nulla delle tradizioni amministrative imperiali di quello britannico.
Alla luce delle enormi difficoltà che il processo di unificazione amministrativa italiana dovette affrontare a causa del frastagliato e disomogeneo assetto socio-economico ed amministrativo dei precedenti Stati della Penisola, si può forse affermare che se mai vi fu Ordinamento che più di ogni altro in Europa esemplificò, nel suo progressivo sviluppo, quel carattere dialettico che ispira la concezione di Hegel dello Stato come incarnazione dello Spirito oggettivo nella suprema composizione dei conflitti tra i singoli e tra le famiglie (la cosiddetta società civile, espressione, appunto, mutuata da Hegel, non è quella che comunemente si da ad intendere a scopo edificante, ma la mera società borghese con i suoi contrasti d’interesse armonizzati dallo Stato) fu quello del nuovo Stato nazionale italiano.
Eccone alcune essenziali e problematiche carenze alle sue origini:
1) mancanza di una magistratura unitaria e con ben quattro Corti di Cassazione (unificate solo nel 1923);
2) mancanza di un’unica struttura nazionale per il credito, con ben sei Istituti parapubblici, ereditati dai precedenti Stati, dotati della potestà di emissione di carta moneta (ridotti a tre con la riforma Giolitti del 1893 con persistenza, per il Banco di Napoli e per quello di Sicilia, del privilegio di battere moneta, malgrado la successiva istituzione della Banca d’Italia, sullo sfondo di un localismo bancario estremamente fragile);
3) mancanza di una legislazione civile e penale unitaria, atteso che restarono in vigore in varie parti del territorio nazionale i diversi Codici penali preunitari ed una molteplicità di norme regionali difficilmente armonizzabili in modo unitario;
4) mancanza di un moderno sistema di reclutamento del personale pubblico, che, in gran parte, anche dopo il 1861 veniva assunto per cooptazione, fino alla Legge giolittiana sullo stato giuridico del 1908;
5) mancanza di un unico sistema metrico;
6) mancanza di un Catasto nazionale;
7) mancanza di un sistema moderno e centralizzato di prelievo fiscale i cui primi conati furono, pare, opera del giovane Giolitti, allora funzionario del Ministero delle Finanze di Quintino Sella, tra il 1870 ed il 1873; basti pensare che a Napoli e provincia persisteva la prassi di pagare le imposte allo Stato accollandosi il mantenimento , nella propria abitazione, di un soldato del Re!
Né si creda che tale situazione fu, di fatto, risolta con le grandi e solenni Leggi di unificazione amministrativa del 1865.
In realtà, come si accennava prima sulla peculiarità dialettica del processo di formazione dell’Ordinamento italiano e, nella specie, di quello amministrativo, in esso il connotato napoleonico del centralismo uniforme Stato-Prefetti fu presente solo in parte ed in linea di principio. Lo fu senz’altro con l’atto primordiale dell’amministrazione piemontese, la riforma Cavour del 1853 che fondò la pubblica Amministrazione sul modello belga e venne fatta propria dal nuovo Stato nazionale.
Secondo un importante autore in materia di organizzazioni amministrative, Roberto RUFFILLI, il modello di uniformità e di centralizzazione incarnava l’”ésprit géometrique” della razionalità borghese europea e della cultura risorgimentale ed era assolutamente preferibile, come affermato da Cavour nella discussione alla Camera del Regno di Sardegna sulla riforma amministrativa sabauda del 1853, al precedente sistema organizzativo misto per segreterie ed aziende , non più adatto alla monarchia costituzionale , che all’art. 67 del suo Statuto, affermava la responsabilità dei Ministri dinanzi al Re. Il Ministro doveva collocarsi al vertice di una piramide gerarchica nella quale il livello inferiore obbedisse ciecamente a quello superiore e tutti, secondo uno schema discendente, obbedissero al livello supremo del Ministro. Un apparato di tal fatta era privo di autonomia e responsabilità suddivise ai vari livelli e non a caso era ricondotto secondo Cavour ad un meccanismo di “rotismi amministrativi”.
D’altra parte l’organizzazione dello Stato liberale sabaudo corrispondeva alla dottrina di Max Weber secondo la quale il centralismo uniforme e formale dell’amministrazione pubblica, pur nel suo connotato autoritario, era consono alla perfetta realizzazione della volontà dell’elettorato nel nuovo sistema politico a base rappresentativa nel quale la legalità era l’assoluta osservanza delle decisioni dei Ministri come rappresentanti indiretti del Popolo.
A tal proposito, molti anni or sono, al corso di formazione per Dirigenti prefettizi, lessi un articolo di un sociologo americano, John B. Thompson, in tema di rapporto tra il valore simbolico della comunicazione degli impiegati pubblici all’utenza attraverso non solo le parole, ma anche la gestualità, l’abbigliamento, il comportamento in generale ed il grado in cui l’utenza stessa poteva riconoscere nell’impiegato che aveva davanti la classe politico-amministrativa eletta dal Popolo che tale impiegato doveva impersonare secondo uno standard conforme alle attese del Popolo elettore. Non v’è dunque anche nella sociologia delle organizzazioni di matrice anglosassone una traccia, che può giungere fino al conformismo assoluto, di quella simmetria fiduciaria weberiana tra il livello politico ed il sottostante livello amministrativo?
L’applicazione delle leggi piemontesi generò contrasti nello stesso campo liberale e tra gli antichi seguaci di Cavour, in quanto i liberali si erano formati sul modello delle libertà inglesi e dell’autogoverno locale ed avversavano l’accentramento amministrativo come lascito dell’eredità giacobina. Si deve ricordare, però, che Cavour, nel giugno 1860, tornato al potere dopo la caduta del Governo Rattazzi, nominò una Commissione presso il Consiglio di Stato che, dopo un sofferto iter, varò i progetti Farini-Minghetti che aprivano a forme avanzate di autogoverno locale per i Comuni e le Province e si spingevano a proporre l’istituzione delle Regioni sia pure intese come consorzi di Province e prive di organi elettivi.
Tali progetti, morto Cavour poco dopo la proclamazione del Regno d’Italia, il 17 marzo 1861 e mutato il clima politico, abortirono per la paura della tenuta del nuovo Stato dopo l’annessione del territorio meridionale e furono formalmente ritirati , il 3/1/1862, dal Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli. Da quel momento l’autonomismo rimase patrimonio della riflessione scientifica e della Sinistra liberale, mentre la scelta accentratrice condusse in pochi anni alla costruzione dell’amministrazione statale.
Il nucleo fondante ed i vertici della p.A. restarono piemontesi fino alla fine dell’”800.
Secondo le risultanze dell’inchiesta che nel 1866 il Presidente del Consiglio, il toscano Bettino Ricasoli, affidò al Cavalier Antonio Binda , Capo Divisione del Ministero dell’Interno, funzionario dotato di rara autonomia di giudizio, sopravvivevano ereditati, tutti i mali antichi della pubblica amministrazione dalla mancanza totale di spirito d’iniziativa, alla strumentale, cieca obbedienza ai regolamenti per sottrarsi ad ogni possibile assunzione di responsabilità, alla tirannia dell’anzianità e della mediocrità, alla mancanza di zelo, allo scoraggiamento ed alla rilasciatezza diffusi in ogni ufficio. L’unica novità era il predominio assoluto dei <<piemontesi>>, da lui considerati quintessenza di tutti i difetti <<burocratici>>. Il loro trasferimento nelle province periferiche non aveva portato i benefici auspicati di instaurazione dell’ordine , della disciplina e dell’uniformità amministrativa e di linguaggio, ma, per lo più, pignoleria, formalismo esasperanti e conformismo. Binda proponeva radicali riforme ed una composizione multiregionale del personale amministrativo dello Stato.
Va ricordato, comunque, che la classe dirigente dell’ Italia post-unitaria , molto diversamente da quella attuale, era di prim’ordine e figlia delle élites post-risorgimentali, come di prim’ordine erano le classi politica, imprenditoriale ed agraria, legate da un “idem sentire”ai comuni valori fondanti del nuovo Stato e dall’egemonia borghese che lo caratterizzava. In particolare, la classe dirigente amministrativa statale eccelleva sia nei ruoli tecnico-amministrativi sia in quelli giuridico-amministrativi sia in quelli di controllo contabile. A figure luminose come quelle dei Prefetti Amedeo Nasalli Rocca, parmense, Giacinto Scelsi, siciliano, Giuseppe Gadda, primo Prefetto di Roma capitale, solo per fare alcuni nomi, che percorsero tutti i gradi della carriera prefettizia in moltissime province italiane e furono anche autori di approfonditi saggi amministrativi e statistici, va rivolta sempre la profonda e collettiva gratitudine per il contributo pionieristico dato alla costruzione unitaria dello Stato e del suo apparato amministrativo. Sul versante concretamente amministrativo tali Prefetti della prima generazione, provenienti tutti o quasi dalle file del patriottismo risorgimentale, furono capaci, il più delle volte, pur privi dei poteri di piena rappresentanza della provincia e di controllo di tutte le sue amministrazioni statali, di cui disponevano, invece, i loro omologhi francesi, di imprimere alle province loro affidate un impulso autonomo sollecitando le istituzioni locali e supplendo, se del caso, alla loro inerzia con un’opera intelligente e duttile di mediazione tra il lontano Centro e le pressioni urgenti della collettività amministrata. Analogamente si comportarono i vertici delle altre Amministrazioni dello Stato.
Eminenti studiosi come Nico RANDERAAD[4] hanno già da venti anni confermato come la particolarissima posizione del Prefetto postunitario nella complessità dei rapporti con i diversi gruppi di pressione locali ed il cosiddetto “notabilato” locale, determinasse una diversità di applicazione delle direttive centrali, che talora poteva giungere perfino alla loro disapplicazione, secondo il cennato carattere dialettico tra comunità locali, Provincia, Prefetto , Ministero e Governo che ha contraddistinto il lento e contraddittorio processo di integrazione al Centro delle domande della periferia e di legittimazione politica del nuovo Stato unitario.
Anche sul versante della pubblica istruzione, in omaggio alla gentile correlatrice, Dirigente scolastica, si possono reperire esempi di tale peculiarità del centralismo italiano, come nel fallimento del progetto del 1862 del Ministro dell’Istruzione Pubblica, lo scienziato Carlo Matteucci, volto all’accorpamento, sul modello tedesco, delle numerose Università italiane, preesistenti all’Unità, per ridurre il relativo carico di costi e problemi gestionali. Tale progetto fallì rapidamente per l’opposizione di una notevole lobby parlamentare che opponeva la necessità della persistenza della pluralità di medie, piccole ed anche piccolissime Università decentrate, al fine di sostenere il circuito integratore della cultura universitaria diffusa nel territorio.
Con la fondamentale Legge del 20/3/1865 n, 2248 di unificazione amministrativa del Regno, si realizzò una vera e propria codificazione del diritto pubblico con i suoi sei allegati: la Legge comunale e provinciale (all. A), la Legge di pubblica sicurezza (all. B) e di sanità pubblica (all. C), la Legge sul Consiglio di Stato (all. D) e sull’abolizione del contenzioso amministrativo (all. E) e la Legge sulle opere pubbliche (all. F) completate dalla Legge sull’Ordinamento Giudiziario, 6/12/1865, n.2626. L’amministrazione periferica, a parte il Prefetto di cui si è detto, che ne era il perno e presiedeva la Deputazione della Provincia, era articolata nel Comune, composto da un Consiglio comunale eletto dai cittadini (non esisteva il suffragio universale) e proporzionato alla popolazione, una Giunta municipale , un Segretario Comunale ed un ufficio amministrativo. Il Sindaco non era eletto , ma nominato con Regio Decreto tra i Consiglieri comunali e veniva scelto, su indicazione del Prefetto, dal Ministro dell’Interno. Altra articolazione periferica era la Provincia che possedeva un proprio Consiglio elettivo anch’esso proporzionato alle dimensioni demografiche ed una Deputazione provinciale, presieduta dal Prefetto e formata da membri eletti dal Consiglio provinciale.
Il Prefetto, il Sottoprefetto e la Deputazione provinciale svolgevano una densa trama di controlli di merito e di legittimità, Cionondimeno la figura del Sindaco si andò sempre più delineando in senso politico, come ponte tra società e Stato, strettamente coadiuvato dal Segretario comunale,cui la L. 2248/1865 aveva conferito un ruolo eminente, al fine di definire, oltre a quello politico, l’indirizzo amministrativo.
La preoccupazione, della classe dirigente liberale, di tendenze centrifughe lasciò aperti problemi come quello della riorganizzazione delle circoscrizioni, delle finanze locali e dell’elettività dei Sindaci.
Non è quindi casuale che, a partire dal pacchetto di proposte che caratterizzarono la “rivoluzione parlamentare” del 1876 che portò la Sinistra storica al Governo del Paese, vi fosse la richiesta di un maggior decentramento amministrativo, ma la Sinistra storica, malgrado i tentativi di Giovanni Nicotera a favore dell’abolizione delle Sottoprefetture, dell’estensione del suffragio, che era su base censitaria e l’elettività dei Sindaci e dei Presidenti delle Deputazioni provinciali, lasciò sostanzialmente inalterato il quadro amministrativo che, anzi, in tal modo, rese più resistente al cambiamento.
Solo con l’avvento del governo del siciliano Francesco Crispi, il 29/7/1887, fu proposta ed approvata con Legge del 12/2/1888, una riforma dell’Ordinamento dello Stato con la quale si affermò la totale autonomia del Potere esecutivo da quello legislativo ,un maggior controllo della classe politica sugli apparati amministrativi dello Stato, fu proposta ed approvata una riforma dell’Ordinamento locale che concesse l’elettività dei Sindaci per i Comuni con più di 10.000 abitanti ed introdusse la Giunta ProvincialeAmministrativa che rafforzava i controlli sul territorio e rese l’azione dei Prefetti, che talora aveva peccato di personalismo, più subordinata al Governo centrale.
La riforma crispina introduceva tre importanti novità che sopperivano a tre corrispettive carenze della Legge di unificazione amministrativa dekl 1865: la parificazione dell’elettorato amministrativo a quello politico che risolveva il paradosso che uno stesso cittadino potesse votare per la Camera dei Deputati , ma non per il proprio Consiglio comunale o provinciale e prevedeva l’elettività del Sindaco, da parte dei cittadini nonché, da parte dei Consiglieri provinciali e tra i Consiglieri stessi, del Capo della Deputazione provinciale che, pertanto, cessava di essere il Prefetto. In tal modo si venne incontro agli ambienti demoprogressisti ponendosi fine ad una biasimata commistione tra organi dello Stato ed Enti locali al vertice della Deputazione provinciale.
Altro importante aspetto della “questione amministrativa” connesso all’unificazione amministrativa è stato quello della progressiva meridionalizzazione degli apparati amministrativi statali, di cui in diversi lavori ha approfonditamente trattato Sabino CASSESE, come nella sua “Questione amministrativa e questione meridionale”, sul quale per incoercibili esigenze di contrazione della parte storica del mio intervento, mi limiterò a ricordare che tale meridionalizzazione cominciò a verificarsi all’inizio del XX secolo in relazione alle diverse propensioni della piccola borghesia sul territorio nazionale, alle rispettive diverse tradizioni socioculturali ed al netto divario economico-produttivo tra il Nord ed il Sud, per cui il suddetto ceto optò quasi esclusivamente al Nord per l’impresa ed al Sud per il posto fisso e pubblico in particolare. Tale situazione, ancora una volta di squilibrio, fu denunciata sia da Gramsci sia da Turati, nel 1920.
Il Fascismo frenò, con la riforma De Stefani del 1923, tale processo che portava ad una crescita eccessiva del personale amministrativo, come affermato dallo stesso Gramsci ne “La conquista fascista dello Stato”, pensando forse di poterne invertire il processo , ma non andò a fondo nel contrasto del fenomeno stesso per tema di creare una forte disoccupazione dei ceti medi meridionali suscettibile di ridestare aspirazioni separatiste. La ricerca del posto pubblico da parte dei ceti medio-bassi del Sud favorì però l’amalgama geografico e l’integrazione sociale anche se accrebbe l’inurbamento e tolse mano d’opera all’agricoltura.
Il Fascismo, comunque, provvide ad un’organica revisione, in senso ancor più accentrato, degli Enti locali, con il Testo Unico Comuni e Province del 1934 nel quale i Sindaci furono sostituiti dai Podestà ed i Presidenti delle Province dai Presidi . Sul versante delle competenze interessanti l’economia e la produzione, però, il Fascismo realizzò un alleggerimento dello Stato con l’affermazione del cosiddetto Parastato e con il sistema delle partecipazioni statali.
Dopo la fine della seconda Guerra Mondiale, pur con l’avvento della Costituzione repubblicana, la struttura amministrativa dello Stato, resa più autoritaria da parte del Fascismo, non subì particolari e significative modifiche, a parte il ripristino degli organi elettivi anche negli Enti locali e la Legge sul decentramento amministrativo del 1953, che non comportò effetti concreti di grande rilievo, fino all’istituzione delle Regioni, Enti dotati di potestà legislativa esclusiva in specifiche materie o concorrente (cioè nell’ambito di leggi-quadro) in altre. Tale istituzione, su cui non ci si sofferma per il suo carattere politico-costituzionale che trascende il mero ambito amministrativo di questo lavoro, era prevista dalla nuova Costituzione ed avvenne con i decreti delegati del 1970.
Ritengo che il mantenimento della sola nervatura centrale e periferica dello Stato, negli anni del dopoguerra e fino all’istituzione delle Regioni, contribuì senz’altro al cosiddetto “Boom” economico italiano che difficilmente sarebbe potuto avvenire con i ben più gravosi oneri amministrativi e finanziari dell’avvio di una così profonda e macchinosa mutazione nell’Ordinamento costituzionale della Repubblica, quale fu, appunto, l’istituzione delle Regioni in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Ciò, a maggior ragione se tale decollo economico nazionale decrebbe già rapidamente, a partire dalla cosiddetta“congiuntura” del 1963, con l’impennata del costo del lavoro dovuta alle rivendicazioni delle classi operaie che erano state eccessivamente sacrificate negli anni “50.
4. Le Riforme degli anni “90 e 2000 ed il definitivo tramonto dello Stato centralizzato.
Nel decennio dal 1990, si avviò una feconda stagione di riforme amministrative, a partire dalla fondamentale Legge 8/6/1990, n. 142 sull’Ordinamento degli Enti locali, per le Regioni ordinarie e dall’altrettanto fondamentale, notissima Legge sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 241, che, in quanto costituisce riforma di importanza economico-sociale della Repubblica si applica in tutto il suo territorio, nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non ne abbiano recepito i principi con loro leggi. Le “Leggi Bassanini”, poi, a partire dalla Legge-delega 15/3/1997, n. 59, definite riforme a Costituzione invariata, hanno avviato quel processo di capovolgimento del riparto di competenze tra Stato e Regioni, che poi è stato ancor più esplicitato ed esteso alla funzione legislativa dalla citata riforma del Titolo V, per cui lo Stato da Ente a competenza generale è divenuto Ente a competenza residuale. Le “Leggi Bassanini”, indicate infatti le materie di competenza dello Stato e delle Amministrazioni nazionali o locali operanti in regime di autonomia funzionale o in altre situazioni specificamente previste dalla Legge di delega, hanno, appunto, stabilito che ogni altra funzione amministrativa e ogni altro compito non espressamente mantenuto alla competenza dello Stato devono essere obbligatoriamente attribuiti (con i connessi beni e risorse) a quella delle Regioni o degli Enti locali minori. La predetta Legge 59/1997 (artt. 1 e 4) delegava quindi il Governo ad emanare uno o più Decreti legislativi volti a conferire alle Regioni ed agli Enti locali , ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, nell’osservanza del principio di sussidiarietà da essa previsto all’art 4, comma 3, lett. a), “tutti i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori… esercitate da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici”. Sempre la Legge 59/1997 fissava i vincoli ed i criteri che il Legislatore delegato e cioè il Governo doveva seguire nell’attuazione del trasferimento di tali competenze (entro tre anni) con l’obbligo di indicare le funzioni ed i compiti da conferire alle Regioni anche ai fini dei rapporti tra esse e gli Enti locali ai sensi dell’art.3 della Legge 142/90 sopra citata che dispone, ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l’organizzazione, da parte delle Regioni, dell'esercizio delle funzioni amministrative ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario, nei rispettivi territori a livello locale attraverso i comuni e le province, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla stessa L.142/90 in ordine alle funzioni di tali ultimi Enti locali. Dispone, ancora, che le Leggi regionali identifichino nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territori nonché la disciplina della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile ed inoltre, il citato art. 3, prevede che con Legge regionale siano determinati gli obiettivi generali della programmazione economico- sociale e territoriale con relativo riparto delle risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali ed infine altre importanti forme di cooperazione e di partecipazione degli Enti locali alla pianificazione ed all’attuazione degli obbiettivi regionali.
Oltre al principio di sussidiarietà il Legislatore delegato dalla L 59/1997 doveva rispettare i principi di completezza , efficienza ed economicità, cooperazione, responsabilità e unicità dell’amministrazione , omogeneità, adeguatezza, differenziazione nell’allocazione delle funzioni, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative , autonomia organizzativa e regolamentare nonché responsabilità degli Enti locali nell’esercizio dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
La delega per il conferimento delle funzioni e dei compiti in parola fu attuata con il D.lgs. 31/3/1998, n. 112, che ha previsto, seppure in modo farraginoso, un efficace meccanismo per individuare concretamente e specificamente le funzioni da trasferire o conferire alle Regioni ed agli Enti locali nonché le modalità di trasferimento dei correlati beni e risorse.
Le “Leggi Bassanini “, sopra tratteggiate per sommi capi, hanno avuto il merito di aver compiuto per la prima volta, dalla Legge di unificazione amministrativa del 1865, uno sforzo coerente e coordinato per ammodernare tutta l’amministrazione italiana salvaguardandone allo stesso tempo, nella profonda novità dell’impianto delle competenze Stato-Enti locali, seppur, come si diceva, capovolto, anche l’unità attraverso la coerenza tra le diverse parti della riforma stessa.
La conseguenza della riforma Bassanini fu, però l’esigenza di un adeguato intervento di supporto a livello costituzionale, al fine sia di evitarne ogni possibile censura di incompatibilità con il vigente quadro costituzionale nel caso fosse interpretato ed applicato in modo rigoroso e restrittivo sia di fare acquisire alla suddetta riforma, di tale portata complessiva, la necessaria stabilità.[5]
Tale intervento sopraggiunse con La riforma del titolo V della parte II della vigente Costituzione varata nel 2001 che è, appunto, una costituzionalizzazione delle riforme amministrative iniziate in Italia negli anni ’90. Si riportano, di seguito ed a tal riguardo, ampi stralci che spesso si trovavano in un ordine diverso e da me collegati in un unico corsivo tra virgolette, dell’articolo di Stella MARCAZZANdel Collegio europeo di Bruges, intitolato “La riforma del Titolo V della Costituzione: il nuovo ruolo delle Regioni nei rapporti con lo Stato e con l’Unione Europea” pubblicato su “Amministrazione in Cammino”, Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”. Le parole e le parti non in corsivo sono dello scrivente.
<< Il Titolo V, parte Seconda, della nostra Costituzione è stato [..] oggetto di un ampio processo di riforma, avvenuto mediante l’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Tale modifica ha inciso in modo netto sui rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica e tra lo Stato, le Regioni e l’Unione europea; inoltre, ha modificato profondamente la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni statuendo una sostanziale equiordinazione, nel quadro della Repubblica, tra Stato, Regioni ed Enti locali ed ha apportato alcuni importanti cambiamenti sotto il profilo fiscale.
All’ente Regione, all’art.117, erano conferite funzioni legislative proprie, oltre che, all’art.118, amministrative. Tuttavia, le materie in cui la potestà legislativa regionale aveva la possibilità di esplicarsi erano ritenute di scarso peso, mentre i controlli da parte statale, quali il sistema delle leggi quadro o il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, erano tali da garantire la prevalenza delle scelte politiche centrali su quelle locali.
In sostanza, l’intero disegno del Titolo V della Costituzione apparve fin dal principio fortemente ambiguo e di difficile interpretazione, dal momento che le formulazioni vaghe in esso contenute suscitarono numerosi dubbi e permesso molteplici interpretazioni.
Si può dunque affermare che il «vecchio» Titolo V si prestasse ad una «doppia lettura»: da un lato, le norme costituzionali avrebbero potuto consentire alle Regioni di presentarsi come veri e propri enti di governo, in quanto dotate di autonomia politica da esercitare mediante leggi e atti generali di indirizzo; dall’altro, le relegavano al ruolo di enti di amministrazione, sottoposti in ciascuno degli ambiti di competenza alle leggi e alle direttive dello Stato.
Proprio sulla base di questi interrogativi e contraddizioni, già a partire dagli anni Ottanta, furono formulate proposte volte ad attribuire alle Regioni una maggior autonomia politica nell’ambito di una complessiva riforma costituzionale.
Tali sollecitazioni ed altre ancora furono analizzate dalle due Commissioni parlamentari per le riforme istituzionali, note come Prima e Seconda Bicamerale, istituite tra la metà degli anni ’80 e la metà degli anni ’90.
La Terza Bicamerale è stata caratterizzata dall’assegnazione di compiti più ampi di quelli attribuiti alle due precedenti, nonostante nella legge istitutiva non si parlasse più di un «progetto organico di revisione costituzionale» ma di «progetti di revisione della seconda parte della Costituzione», annacquandone in parte la portata innovativa.
Tuttavia, si può affermare che la legge n. 59/1997 (legge Bassanini), di cui sopra si è trattato, frutto dell’attività della Bicamerale, costituisca un vero e proprio punto di svolta per la ristrutturazione territoriale «a Costituzione invariata», quale quella imposta al legislatore.
Il progetto di revisione costituzionale elaborato dalla Bicamerale si prefiggeva espressamente di rivisitare anche l'intero sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo, dato che, rispetto all’agenda del dibattito sull’unificazione amministrativa della seconda metà dell’”800 e della prima del “900, nella seconda metà del XX secolo la relativa complessità problematica si è aggravata in considerazione delle implicazioni determinate dall’appartenenza dell’Italia ad un ordinamento sovranazionale, qual è quello europeo, disciplinato da un proprio diritto “interno” diverso da quello internazionale.
Conformemente a quanto avvenuto in altri ordinamenti, pertanto, si cercò di sancire formalmente il processo di integrazione comunitaria - fondato, in via di interpretazione giurisprudenziale, soltanto sull'articolo 11 Cost. - attraverso un «Europa Artikle».
A questo fine si prevedeva la creazione di un Titolo VI, intitolato «partecipazione dell’Italia all’Unione europea», in cui l’articolo 114 avrebbe dovuto recitare «L’Italia partecipa, in condizione di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell’ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea».
In questo modo si intendeva costituzionalizzare l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, senza però trascurare l'esplicitazione dei cosiddetti contro-limiti alle limitazioni di sovranità.
Il Titolo VI e le previsioni dell’art. 114 sono tuttavia rimasti soltanto sulla carta, forse a causa della loro portata fin troppo innovativa.
Ciò non toglie che la Commissione Bicamerale abbia avuto il merito di indirizzare il dibattito su temi di estrema importanza,quali, ad esempio, le modalità di esplicazione delle funzioni statali in sede comunitaria nelle materie rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni, la definizione di meccanismi procedurali idonei a far emergere la posizione e gli orientamenti regionali, la possibilità di rappresentanza unitaria delle Regioni al Consiglio dell'Unione Europea per le materie di loro competenza, il potere sostitutivo dello Stato, le competenze regionali riguardanti la stipulazione di accordi con Stati o enti substatali ed i frutti del suo lavoro hanno contribuito alla definizione delle nuove previsioni costituzionali contenute nel Titolo V.
Le previsioni contenute nel nuovo Titolo V, come modificato dalla legge n. 3 del 2001, costituiscono lo sviluppo dell'art. 5 Cost., rimasto immutato, secondo cui «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».
Con la modifica del Titolo V, la Costituzione del 1948 si è adeguata alla nuova realtà dell'ordinamento regionale, alla riforma degli enti locali realizzata nel decennio 1990-2000 ed al decentramento amministrativo.
La legge costituzionale del 2001 ridefinisce, all'insegna di una più marcata applicazione del principio di sussidiarietà, le competenze tra Stato e Regioni, ridisegnando il ruolo di queste ultime tanto a livello interno quanto sul piano internazionale.
La prima fondamentale modifica concerne la posizione di parità che viene attribuita agli enti territoriali minori e allo Stato come elementi costitutivi della Repubblica.
Rinnovando l’art. 114 Cost., l’art. 1 della legge 1/2003 omologa lo Stato ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni come elementi costitutivi e parificati della Repubblica. In virtù del nuovo disposto costituzionale di cui all'articolo 114, gli enti locali acquistano una legittimità originaria.
«La Repubblica - recita infatti l'articolo in esame - è costituita (e non più solo «si ripartisce») dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (l°comma); lo stesso articolo prosegue attribuendo a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni natura di enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni (2° comma); prevede, infine, uno status speciale per Roma, quale capitale della Repubblica (3° comma).
Viene abrogato l'articolo 115, che statuiva che «le Regioni sono costituite da enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione», anche se occorre precisare che si tratta di una abrogazione puramente formale.
Il disposto dell'ex articolo 115 è infatti ripreso dall'articolo 114, laddove si prevede che non più soltanto le Regioni ma anche i Comuni, le Città metropolitane e le Province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Vengono sostanzialmente confermate, invece, le disposizioni relative alla distinzione tra Regioni a statuto speciale, i cui statuti restano adottati con legge costituzionale (articolo 116) e Regioni a statuto ordinario.
La doppia denominazione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino Alto Adige/SüdTirol costituisce l’innovazione formale del nuovo art. 116. Quanto alla sostanza del precetto, il legislatore ha voluto sottolineare la «compatibilità» dei regimi speciali con le novità introdotte dalla riforma, a sostegno di una concezione di regionalismo differenziato.
Tuttavia, per evitare che tale regionalismo differenziato si trasformi in un regionalismo discriminatorio, si è prevista, attraverso due ulteriori disposizioni, la possibilità per le Regioni ordinarie di un’attribuzione di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia » nelle materie di legislazione concorrente e in poche altre (giudici di pace, istruzione, tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali), attraverso un meccanismo piuttosto complesso che vede l’iniziativa della Regione interessata e il concorso degli enti locali.
È tuttavia da notare che gli ambiti di discrezionalità attribuiti alla Regione sono ancora una volta consentiti e allo stesso tempo circoscritti dalla legge dello Stato.
E’ dunque la legge dello Stato che determina l'ampiezza delle «ulteriori forme e condizioni di autonomia» consentite alle Regioni interessate.
Si dispone poi l'estensione automatica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome delle disposizioni che prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già loro attribuite, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti: la norma ha qui una portata immediatamente efficace e non richiede né una legge di attuazione né alcun intervento delle Regioni interessate.
La nuova norma è volta ad attenuare la distinzione tra i due tipi di Regioni, sul presupposto che la disciplina specifica relativa alle Regioni a Statuto speciale fosse fortemente legata a fattori di carattere politico e geografico ormai superati dall'evoluzione storico-politica e costituzionale italiana.
Altra innovazione introdotta dalla riforma concerne l'autonomia finanziaria, che, riconosciuta in precedenza soltanto alle Regioni, nei limiti della legge statale, viene estesa anche a Comuni, Province e Città metropolitane. Essa viene intesa nell'accezione più completa, ovvero sia come autonomia finanziaria di entrata che di spesa (art. 119).
Ulteriori modifiche sono state apportate dall'articolo 118 - che attribuisce direttamente ai Comuni (e non più alle Regioni) funzioni amministrative proprie, oltre a quelle conferite da leggi statali o regionali - e dall'articolo 127 - che pone in essere un sistema di garanzie affinché tanto lo Stato quanto le Regioni non eccedano i limiti delle rispettive competenze costituzionalmente sancite.
Per quanto riguarda gli altri articoli del Titolo V, sono rimasti sostanzialmente invariati, sia formalmente che sostanzialmente, gli articoli 121 (che indica gli organi della Regione), 122 (che dispone in merito alla elezione degli organi regionali), 126 e 131 (che elenca le Regioni italiane).
Gli articoli 132 e 133 sono stati modificati soltanto formalmente, mentre hanno invece subito delle integrazioni gli articoli 120 e 123 e sono stati soppressi gli articoli 124, 125, 128, 129 e 130.
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Nell’ambito della riforma che ha investito il Titolo V, il nuovo art. 117 risulta uno degli articoli più innovativi sotto due diversi profili: in primo luogo, poiché detta le linee di base su cui dovranno articolarsi i futuri rapporti fra Stato, Regioni, Unione europea e Comunità internazionale; in secondo luogo, tale articolo contiene una nuova ripartizione di materie tra Stato e Regioni, elencando le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, di potestà concorrente Stato-Regioni e facendo riferimento alla competenza residuale regionale.
Con riferimento all’ordinamento comunitario e all’Unione europea si ricorda che
la legge cost. 3/2001 ha introdotto nella Costituzione italiana alcune norme in materia di relazioni con l’Unione europea e di rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, ed altre, di cui si tacerà in questa sede per esigenze di contenimento ,relative ai rapporti con i Paesi terzi [ed al] diritto internazionale.
Le norme contenute nel nuovo Titolo V relativamente ai rapporti dello Stato e delle Regioni con l’ordinamento comunitario e con quello internazionale possono essere divise in tre gruppi, a seconda che configurino:
• limiti dell’esercizio della funzione legislativa, dello Stato e delle Regioni (art. 117, 1° comma);
• materie di competenza legislativa, statale o regionale (art. 117, 2° e 3° comma);
• disposizioni specifiche e puntuali, dedicate alla partecipazione delle Regioni alla formazione e all’attuazione del diritto comunitario e al loro «potere estero» (artt.117, 5° e 9° comma; 120, 2° comma)
Quel che qui importa evidenziare, anche perché significativamente inserito in una parte della Costituzione che riguarda la materia “interna” del riparto di competenze tra Stato e Regioni, è l’ingresso della normativa comunitaria tra le fonti di legge, indicate dall’ art. 120 Cost., la cui mancata osservanza da parte delle Regioni e degli Enti locali giustifica il potere sostitutivo dello Stato. In particolare, si legge al secondo comma: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».
Nel primo comma del nuovo articolo 117, si prevede la subordinazione della potestà legislativa di Stato e Regioni oltre che alla Costituzione, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
L'intento del legislatore costituzionale è dunque di sancire la prevalenza della normativa internazionale e comunitaria sulla legislazione ordinaria statale e regionale, dal momento che l’ordinamento italiano ha accolto tali fonti internazionali ed europee come sovraordinate.
Per quanto riguarda i limiti derivanti dalla normativa comunitaria, essi hanno effettivamente operato anche prima della legge di riforma, trovando la loro base giuridica nell'articolo 11 della Costituzione. Si trattava comunque di una forzatura interpretativa dell'articolo citato.
Se tale lacuna costituzionale era inizialmente accettabile, dato che, come già ricordato, la nostra Costituzione ha visto la luce in un periodo storico in cui le relazioni internazionali non erano particolarmente intense e l'integrazione europea era soltanto un obiettivo da raggiungere, oggi appare di primaria importanza riconoscere a livello costituzionale il dovuto peso del contesto internazionale e dell'Unione Europea.
L'articolo 117 ha dunque risposto a questa esigenza con una formula che non lascia adito ad equivoci e che sottopone la potestà legislativa statale e regionale ai vincoli derivanti dai Trattati e dalla legislazione comunitaria.
Di particolare rilievo, nel contesto della riforma, appaiono le previsioni del nuovo articolo 117 in materia di riparto delle competenze.
Il «vecchio» articolo 117, nella sua versione originaria, prevedeva che «la Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni»; seguiva poi l’elenco delle materie. Si trattava in particolare di materie quali: ordinamento dei propri uffici, polizia locale, fiere e mercati, assistenza sanitaria, istruzione professionale, musei, urbanistica, turismo e industria alberghiera, navigazione, porti lacuali, acque minerali e termali, cave e torbiere, caccia, pesca agricoltura e foreste, artigianato etc. .
La competenza legislativa residuale in tutte le materie non esplicitamente elencate apparteneva dunque allo Stato.
La nuova formulazione rovescia radicalmente il sistema precedente, procedendo ad una enumerazione tassativa delle specifiche e ben definite materie in cui lo Stato ha una potestà legislativa esclusiva.
Si tratta delle materie concernenti la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato, i rapporti dello Stato con l'Unione Europea, la difesa e le forze armate, il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, l'immigrazione, la sicurezza dello Stato, etc.
nonché delle materie in cui è previsto un potere normativo concorrente tra Stato e Regioni, stabilendo infine che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, 4° comma) La competenza legislativa residuale in tutte le materie non esplicitamente elencate apparteneva dunque allo Stato.
La nuova ripartizione delle materie comporta un mutamento di prospettiva di notevole importanza. Apparirebbe quindi fuori luogo una lettura minimalista della disposizione, che striderebbe oltremodo con lo spirito della riforma, intesa ad una revisione profonda degli schemi tramandati.
Una parte della dottrina ha espresso invece un timore del tutto opposto: un’eccessiva estensione della competenza legislativa residuale delle Regioni rischia di contemplare la completa assenza dello Stato e degli enti locali minori in materie importanti, quali l'industria, l'agricoltura e i trasporti – materie per l'appunto demandate alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Le motivazioni di questi timori fanno riferimento al fatto che nell'ambito delle materie in argomento la Regione non deve, come per le materie di legislazione concorrente, muoversi entro il quadro definito dai principi fondamentali dettati dallo Stato, o comunque desumibili dalla legislazione statale (si ritiene anzi che essa possa giungere sino alla determinazione dei principi stessi, nella misura in cui ve ne sia la necessità). A ciò si aggiunge che, mentre nel caso della legislazione concorrente la riserva alla Regione impedisce allo Stato di porre una disciplina di dettaglio, nel caso della potestà legislativa residuale resta precluso qualsiasi intervento statale, né si ritiene che lo Stato disponga al riguardo di una potestà regolamentare (potestà che gli è attribuita solo in corrispondenza di una potestà esclusiva). Infine, nelle stesse materie, il potere di attribuire funzioni amministrative non spetta allo Stato ma alla Regione, con l'ovvia esclusione delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 117, 2° comma, lett. p).
C’è chi, come L. TORCHIA. (in La potestà legislativa residuale delle Regioni in Le Regioni, 2002, n. 2), sostiene al riguardo che la clausola di attribuzione residuale, non qualificando in alcun modo la potestà legislativa regionale nelle materie innominate, non consente né di concludere per una potestà esclusiva né concorrente in merito alle stesse, mentre sembra confermare il carattere tassativo degli elenchi contenuti nei commi 2 e 3 dell'art. 117.
Sarebbe forse preferibile, anche per evitare che la Corte Costituzionale continui ad essere ingolfata dal contenzioso tra lo Stato contro le Regioni e Province Autonome e viceversa, con conseguente contributo alla paralisi istituzionale che non credo fosse l’obbiettivo della riforma del Titolo V, la previsione e predisposizione di efficaci meccanismi di collaborazione tra i diversi livelli di governo del territorio nazionale.
Il 5° comma dell’art. 117, ricalcando in parte il progetto messo a punto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (c.d. «Commissione D’Alema»), stabilisce che «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina la modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
La nuova disposizione crea un vero e proprio obbligo per lo Stato di prevedere forme di partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari, tanto diretta che indiretta.
Inoltre, tale previsione deve essere letta congiuntamente al 2° e 3° comma dell’art. 117, per cui allo Stato spetta potestà legislativa esclusiva riguardo ai «rapporti dello Stato con l’Unione europea» mentre alle Regioni spetta la potestà concorrente riguardo ai rapporti «con l’Unione europea delle Regioni».
Nel disciplinare i propri rapporti con l’Unione europea e nel dettare i principi relativi ai rapporti delle Regioni con le istituzioni comunitarie, il Parlamento deve rispettare il principio contenuto nel 1° comma dell’art. 117, ovvero il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e internazionale.[6].
La riforma del Titolo V, resa effettiva tramite la legge costituzionale 3/2001, presentò subito aspetti di notevole complessità.
Per questo motivo e per il grande numero di disposizioni di natura programmatica, per molte delle norme contenute nel nuovo titolo sono state e sono necessarie leggi in grado di applicare quanto previsto a livello di Costituzione.
Proprio al fine di integrare e specificare il nuovo dettato costituzionale nei suoi punti di maggior difficoltà interpretativa intervenne il ddl. «La Loggia», dal nome del Ministro proponente, intitolato all’«Adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e definitivamente varato dal Consiglio dei Ministri il 14 giugno 2002. Il ddl. La Loggia fu convertito in legge il 5 giugno 2003 (l. 131/2003).
Deliberando il ddl. La Loggia, il Governo si era proposto un duplice obiettivo:
• avviare il processo di adeguamento dell’ordinamento dei pubblici poteri alle norme costituzionali ritenute immediatamente operative;
• provvedere all’emanazione delle disposizioni di legge previste o anche solo suggerite dalla riforma come presupposto indispensabile per la sua attuazione.
Sotto il profilo dei rapporti tra Stato, Regioni e Unione europea la legge La Loggia apportò alcune importanti previsioni.
L’obiettivo della legge sotto questo profilo è triplice, ovvero:
• individuare i vincoli derivanti alle potestà legislative statali e regionali dal 1° comma dell’art. 117 della Costituzione;
• definire, in attuazione dell’art. 117, 5° comma quinto, la partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari;
dettare, in attuazione dell’art. 117, 5° e 9° comma, le norme procedurali relative all’attuazione ed all’esecuzione degli accordi internazionali, nonché individuare i casi e le forme relative alla possibilità che le Regioni concludano accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
L’art 1 della legge La Loggia specifica dunque quali siano i vincoli alla potestà legislativa di Stato e Regioni.
L’art. 5 e l’art. 6 disciplinano la nuova «fase ascendente» delle Regioni, ovvero la loro partecipazione alle attività delle istituzioni europee e all’elaborazione delle politiche comunitarie e il nuovo potere delle Regioni di concludere e dare attuazione ad accordi ed intese di natura internazionale.
L’art. 8 disciplina invece le modalità con cui potrà esplicarsi il potere sostitutivo dello Stato.
Per una valutazione generale del contenuto e della portata della legge La Loggia, l’Autrice da cui ho tratto i riferimenti sulla Riforma del Titolo V in parola[7] concorda con chi afferma che «è difficile evitare l’impressione che più che di una legge che attui la rinnovata Costituzione per adeguare la legislazione ordinaria statale, in modo da consentire lo svolgimento del potere legislativo assegnato alle Regioni, si tratti di una legge che mira piuttosto a contenere quel ruolo sia attraverso una forte cornice di limiti, sia attraverso l’affermazione fino all’estremo limite della Costituzione del ruolo proprio dello Stato».
L’intera legge, dice, sembra infatti una delicata architettura di pesi e contrappesi, per cui contestualmente ad ogni apertura nei confronti di una maggior autonomia regionale è indicato un elemento restrittivo (ad esempio, la previa enunciazione del Governo di osservazioni e criteri o la necessaria presenza di una legge cornice statale che regolamenti a grandi linee la materia oggetto di accordo regionale) che limitano e comprimono tale autonomia.
Se da un lato afferma che tale sistema è volto a bilanciare i poteri statali e quelli regionali, trovando apparenti forme di equilibrio, dall’altro l’Autrice si chiede se la legge la Loggia non sarà uno degli ennesimi dispositivi legislativi ad essere interpretato in senso centralistico e centralizzante da parte dello Stato, a discapito delle Regioni.>> (fine estratti dall’articolo di Stella Marcazzan).
Per sopperire alle problematiche di coinvolgimento di tutti i livelli di governo del territorio nazionale e cioè lo Stato ed i vari Enti locali maggiori e minori nella partecipazione alla formazione delle norme comunitarie ( “fase ascendente”) ed a quella della loro attuazione (“fase discendente”), lo Stato ,con la Legge 9 marzo 1989 n. 86 (“Legge La Pergola”) cui subentrò la Legge 4/2/2005, n. 11, (“Legge Buttiglione”), introdusse le cosiddette “Leggi comunitarie” che disciplinavano annualmente tale processo nei due suddetti sensi direzionali. La Legge 24/12/2012, che ha abrogato quella dianzi citata, perché foriera di ritardi e di conseguenti procedure d’infrazione contro l’Italia,ha, tra l’altro, modificato le due anzidette fasi. L’art. 8 di essa disciplina intanto le modalità attraverso le quali il Parlamento italiano effettua il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti dell’Unione e che l’intervento dei Parlamenti nazionali in tale contesto è una delle novità più significative introdotte dal Trattato di Lisbona, che ha trovato posto nel Protocollo n. 2 sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nella fase ascendente non è più prevista la partecipazione di rappresentanti delle Autonomie nella delegazione italiana presso le istituzioni dell’Unione, e la sede principale in cui esse potranno fornire indirizzi al Governo rispetto alla formazione di atti UE che le riguardano diventa la sessione europea della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. La nuova legge prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà convocarla almeno una volta ogni quattro mesi, mentre una sessione speciale si può svolgere surichiesta delle regioni e delle province autonome. Almeno due volte l’anno deve invece essere convocata la sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La legge di delegazione europea, che con la Legge europea (artt. 29 e 30) è uno dei due nuovi strumenti attuativi della normativa comunitaria conterrà solo deleghe legislative e autorizzazioni all’attuazione in via regolamentare di direttive (e delle decisioni quadro adottate prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e per le quali risulti ancora necessaria un’attività di attuazione). La legge di delegazione europea dovrà essere presentata dal Governo alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso in cui dovessero sorgere ulteriori esigenze di adempimento, entro il 31 luglio dello stesso anno e con le medesime modalità, potrà essere presentata una seconda legge di delegazione europea. La legge europea è invece destinata a contenere le disposizioni necessarie a dare attuazione ad altri atti UE e agli accordi internazionali conclusi dall’Unione, nonché le disposizioni necessarie a modificare o abrogare norme interne, quando ciò si renda necessario a seguito di una sentenza della Corte di giustizia o di una procedura di infrazione. Rimane, inoltre, la possibilità per il Governo di procedere all’attuazione al di fuori della legge di delegazione europea e dalla legge europea, quando ciò si rende necessario a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento ed il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. In tal caso, il Governo deve assumere le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di attuazione così adottati (art. 37).
Sempre rispetto alla fase discendente, sono da segnalare gli specifici obblighi di informazione circa l’attività della Corte di giustizia dell’Unione europea che riguarda direttamente l’Italia o che comunque ha conseguenze rilevanti per l’ordinamento italiano, nonché lo stato delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia. Nello specifico, ogni tre mesi il Governo deve trasmettere al Parlamento, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome, di un elenco contenente l’indicazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in giudizi in cui l’Italia sia parte o comunque con conseguenze rilevanti per l’ordinamento italiano, i rinvii pregiudiziali disposti da giudici italiani, le procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia ed i procedimenti di indagine informale avviati dalla Commissione rispetto alla stessa (art. 14). Si è previsto inoltre l’obbligo del Governo di comunicare alle Camere le decisioni assunte dalla Commissione circa l’avvio di una procedura d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea. Entro venti giorni da questa comunicazione, il Ministro con competenza prevalente deve trasmettere alle Camere una relazione sulle ragioni dell’adempimento, nonché illustrare le attività svolte o che si svolgeranno per la soluzione positiva della procedura (art. 15).[8]
Il principio fondante del suesposto processo riformatore è stato dunque quello di sussidiarietà verticale, che, in generale, consiste nell’assegnazione delle funzioni ai diversi livelli territoriali di governo e cioè ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane ed alle Regioni compatibilmente alle loro dimensioni territoriali , associative ed organizzative. Con la sussidiarietà verticale viene elevato a fondamentale canone di organizzazione il principio di concorrenza e, per l’allocazione delle funzioni, quello di efficienza, evitando eccessi di privatizzazione. [9] Nel diritto italiano il principio di sussidiarietà compare espressamente, come si è detto prima, nel quadro di un organico decentramento di funzioni amministrative alle Regioni ed agli Enti Locali già avviato in precedenza con>>… la <<L. 59/1997 che affermava il principio diattribuzione ai Comuni, salvo il conferimento di funzioni (amministrative) agli Enti territoriali superiori per assicurare l’esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (in sensi analoghi il vigente testo dell’art. 118 Cost.) ed affidava al legislatore statale la determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni, secondo gli stessi criteri, da parte delle regioni nelle materie di competenza concorrente. Adeguatezza della funzione significa idoneità organizzativa dell’Amministrazione ricevente anche associata con altri Enti secondo il principio di differenziazione delle caratteristiche degli Enti riceventi.
L’art. 118 Cost. riformato con la L. Cost. n. 3 del 2001 ha superato, adottando per l’allocazione delle funzioni amministrative il canone della sussidiarietà, il precedente parallelismo funzioni legislative – funzioni amministrative ed ha aggiunto ad esso la differenziazione e l’adeguatezza. La dottrina aveva ritenuto che tale allocazione non implicasse interferenza sulle competenze legislative di cui all’art. 117. Cost.
Con fondamentale sentenza, la n. 303 del 2003, la Corte Cost. ha ritenuto sussistente la suddetta interferenza nel caso in cui, per l’inadeguatezza di una Regione, funzioni amministrative applicative di norme in materia di competenza concorrente fossero avocate a sé dallo Stato in quanto tale avocazione ed il conseguente svolgimento di funzioni sarebbero stati incompatibili con il mantenimento, in subjecta materia, di una competenza legislativa della stessa Regione e pertanto in tale caso detta avocazione sarebbe dovuta essere disposta con legge dello Stato attraente anche la disciplina legislativa della materia. La successiva sentenza della Corte cost. n. 6 del 2004 ha chiarito che l’identico regime si applica anche in caso di materie soggette a riserva di legge esclusiva della Regione, ma in entrambe le fattispecie la deroga al riparto costituzionale delle funzioni tra Stato e Regione è legittima solo se supportata da una valutazione dell’interesse pubblico dello Stato all’avocazione, proporzionata, ragionevole dal punto di vista costituzionale e preceduta da un’intesa forte con la Regioneinteressata (sentenze Corte Cost. n. 6 e 27 del 2004) in mancanza della quale il procedimento di avocazione non si conclude. Con le citate sentenze non si è introdotta una nuova fattispecie di leggi “negoziate” ma si è procedimentalizzata l’avocazione delle competenze dalla Regione allo Stato in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ove se ne verifichino i presupposti, subordinatamente ad una condizione di efficacia: l’intesa con la Regione. La mancanza di tale intesa non invalida la legge statale “sussidiaria” ma la rende inoperante “in toto” se trattasi di norme in materia di competenza esclusiva della Regione e, per la parte esorbitante le disposizioni – quadro, se si tratta di norme in materia di competenza concorrente.
Per evitare di incorrere in un sostanziale difetto di giustiziabilità si è preferita una forte procedimentalizzazione con le suddette intese tra il Governo nazionale ed i governi regionali interessati ed è stato superato un precedente orientamento dottrinario e giurisprudenziale (sentenze Corte cost. n. 126 del 1996 e 408 del 1998) che aveva escluso che il negoziato politico potesse intercorrere tra gli Esecutivi e non con gli organi politici, i Consigli, che subiscono la perdita di competenze. Ciò perchè la valutazione dell’adeguatezza dell’Amministrazione ricevente comporta la necessità di acquisire elementi tecnico-scientifici e
finanziari, non sempre agevole da parte della Corte costituzionale mentre il procedimento sopra illustrato è più garantistico in ordine alla corretta applicazione dei tre principi citati in precedenza e, in caso di contenzioso davanti alla stessa Corte, offre un più saldo parametro di valutazione, quello dell’osservanza del principio di leale collaborazione (sentenza n. 233 del 2004) che inibisce ogni immotivato rifiuto o resistenza da parte della Regione.
Del resto il modello federale tedesco ha funzionato bene perchè alla base ha il principio di leale cooperazione tra Stato Centrale e Länder>>, ma l’enorme mole del contenzioso costituzionale Stato-Regioni Province Autonome in Italia non mi pare sintomatico dell’esistenza di un sufficiente livello di applicazione di tale principio.
É in tale contesto nazionale così poco affidabile anche per altre ragioni di scarsa coesione sociale vecchie e nuove, nel quale si è inserita una importata, discutibile, ma pesantissima crisi finanziario-economica che, ormai da tempo, si annunciano nuove riforme istituzionali. Si annunciano, ma non a seguito di proposte organiche e pertanto autorevoli di quelli che dovrebbero essere i veri addetti ai lavori e cioè i Professori dei vari rami di diritto pubblico che mi paiono del tutto defilati, forse in funzione di loro eventuali, redditizi, incarichi in Commissioni di nomina politica. Sembra che gli italiani, tutti, siano diventati, oltre che Commissari tecnici della Nazionale di calcio, anche Professori di diritto costituzionale e amministrativo. Grave è , però , quando tale assoluta leggerezza sia l’atteggiamento ormai generalizzato per la trattazione di questioni delicatissime e complesse come quelle che riguardano la “macchina dello Stato”, ridotte esclusivamente a mere questioni contabili di ragioneria senza che nemmeno si immagini che è proprio sul versante contabile che si dimostrerà l’assoluta inconsistenza giuspubblicistica dei “conati di riforma”[10], del periodo più recente e di quello che, probabilmente, seguirà.
A tal riguardo va pur dato atto che l’elaborazione, ormai bisecolare del dibattito dottrinale sull’unificazione amministrativa, è approdata alla conclusione che il concetto di unità politico-amministrativa della Nazione è da tenere distinto - e non più condizionato - da quello di aprioristica uniformità della sua organizzazione amministrativa importato dalla Francia rivoluzionaria e napoleonica a garanzia dell’uguaglianza. Ciò anche a prescindere dalle critiche, talora eccessive, ingenerose e strumentali che periodicamente hanno investito il modello dello Stato centralizzato, modello cui si deve, malgrado le marcate inadeguatezze e contraddizioni che ha assunto, direi principalmente, se non esclusivamente, in Italia, la sopravvivenza dell’unità politica e identitaria della stessa Nazione ed il suo primo e significativo decollo, pur nei difficilissimi frangenti postunitari. E tuttavia gli esiti del dibattito “filosofico” contemporaneo -- in particolare la “filosofia” del “pensiero debole” da cui mi si consenta di esprimere il mio profondo dissenso), con l’insistente moda teoretica del “molteplice” e del “plurale”(contro il sapiente monito metodologico del grande filosofo medioevale Guglielmo d’Ockam:”Entia non sunt multiplicanda sine necessitate”), la moderna teoria della complessità, che trovano, comunque, riscontro nell’accentuata multiformità del reale che esse stesse hanno contribuito a creare -- giustificano, in parte, un adattamento del diritto in generale, cioè sia privato sia pubblico. A condizione che non si perdano, in questo sforzo di adattamento e di ricerca di una nuova, a questo punto sempre fluida e dinamica sintesi unitaria, la natura, il valore scientifico e perciò l’idoneità stessa del diritto non solo a rappresentare la realtà contingente delle relazioni umane private e pubbliche, ma soprattutto a governarla efficacemente, secondo i suoi principi e canoni interpretativi tipici in un sistema di riferimenti, pur dottrinari e/o giurisprudenziali che siano, vincolato alla certezza della responsabilità dell’uomo, che, a pena di privarlo della sua naturale aspirazione alla giustizia, non può essere (molto spesso interessatamente) occultata da nuvole sociologiche e pertanto definita o dispersa in modo arbitrario.
In sede più propriamente amministrativa e rientrando nello specifico tema in trattazione, una interessante voce critica, però, sono riuscito a trovarla in Gaetano PALOMBELLI, Avvocato, Dottore di ricerca in diritto pubblico e Responsabile dell’Unione Province Italiane nella sua pubblicazione “L’evoluzione delle circoscrizioni provinciali dall’Unità d’Italia ad oggi” su internet che invito tutti a leggere. Al termine di un approfondito excursus storico-giuridico sulle province, l’Autore afferma << La riforma costituzionale del 2001, benché coerente con l'evoluzione degli assetti amministrativi consolidatisi negli anni '90, presenta comunque molti limiti e incoerenze.
Innanzitutto essa è stata approvata con una maggioranza molto risicata e non con lo “spirito costituente” che dovrebbe essere alla base delle riforme costituzionali.
In secondo luogo, essa approfondisce il carattere autonomista e regionale della forma di
stato della Costituzione repubblicana del '48, ma non scioglie il nodo di una coerente
evoluzione del nostro ordinamento in senso federale, che è solo auspicata e non realizzata,
soprattutto perché non è riformato il sistema parlamentare con il superamento del
bicameralismo perfetto e l'istituzione del Senato federale.
L'ambiguità del modello adottato è evidente soprattutto nella diversa strutturazione del
rapporto con le Autonomie locali nelle Regioni ordinarie e nelle Regioni a statuto speciale.
Più in generale, la riforma del 2001 trascura il necessario rapporto tra l'amministrazione e il territorio e la necessità di legare il riordino delle istituzioni ad un profondo riordinodella
geografia delle istituzioni territoriali che, invece, dovrebbe rappresentare un punto
essenziale per avviare un profondo riordino delle istituzioni italiane e ad una
semplificazione dell'amministrazione.
L'esempio più evidente di questo limite è rappresentato dalla previsione delle Città
metropolitane come elementi costitutivi della Repubblica e la mancata previsione di una
norma che consenta di definire in modo chiaro il procedimento per l'istituzione delle Città
metropolitane e, contestualmente, le modalità per il riordino delle circoscrizioni provinciali.
Non a caso, negli anni successivi alla riforma si arriva ad un’ulteriore rottura della coerenza del disegno territoriale provinciale, conseguente al riconoscimento della competenza ordinamentale in materia di enti locali alle Regioni a statuto speciale, che porta la Regione autonoma della Sardegna ad istituire (nel 2001) le 4 nuove Province di Olbia-Tempio,
Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias.
Le spinte localistiche per la nascita di nuove province porteranno il Parlamento nazionale ad istituire nel 2004 le 3 province di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, che faranno salire a 110 il numero delle circoscrizioni provinciali italiane, a cui
corrispondono 107 Province, una Regione a statuto speciale (Valle d'Aosta) e le 2 Province
autonome di Trento e Bolzano Quest’evoluzione più recente delle circoscrizioni provinciali è avvenuta al di fuori di un disegno coerente, non solo con l'assetto dei poteri derivante dal decentramento amministrativo, ma anche con il nuovo assetto costituzionale della forma di stato delineata dalla riforma del 2001.
Le lacune e le incoerenze della riforma costituzionale del 2001 hanno sicuramente inciso
sulla sua mancata attuazione. Per diversi anni si è discusso di ulteriori riforme della seconda parte della Costituzione e, solo, nel 2009, si è arrivati all'approvazione della legge delega sul federalismo fiscale, che prevede l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in assenza di un riordino delle funzioni e dell'organizzazione degli enti territoriali.
Una proposta per il riassetto delle Province
Da questo rapido excursus storico emerge come la Provincia, pur essendo presente nella
storia istituzionale del Paese di questi 150 anni, ha faticato a ritagliarsi una propria identità istituzionale definita, essendo compressa tra le spinte localistiche dei Comuni e la volontà centralizzatrice dello Stato e, poi, delle Regioni.
I Comuni, infatti, vengono prima dello Stato unitario e, anche quando hanno perso la loro
autonomia, sono restati i primi destinatari delle domande sociali emergenti. Lo Stato, anche
se di origine molto più recente, dopo l’unificazione assume centralità in quanto luogo della
sovranità da cui dipendono tutti gli altri poteri.
In questo contesto le Province non hanno trovato molto spazio e si sono configurate come
enti intermedi tra lo Stato e i Comuni e come sedi di decentramento dell’amministrazione
statale che, attraverso la figura del Prefetto, controllava la molteplicità dei poteri locali,
pubblici e privati.
Il ruolo di intermediazione della Provincia viene indebolito dalla nascita delle Regioni e
dalla mancata definizione di un chiaro rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie
locali, soprattutto in relazione al governo del sistema complessivo degli enti territoriali51.
I principi di autonomia e decentramento della Costituzione repubblicana, la Carta europea
delle autonomie locali del 1989, la riforma delle autonomie locali del 1990 e la riforma del
titolo V, parte II, della Costituzione del 2001, hanno posto le premesse per la valorizzazione
delle Province come enti territoriali autonomi, istituzioni esponenziali delle comunità
provinciali per la cura degli interessi legati all’esercizio delle funzioni di area vasta.
Il coerente svolgimento di queste premesse dovrebbe essere quello del riordino di tutta
l’amministrazione pubblica intorno ai Comuni, le Province e le Città metropolitane, in
attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione secondo quanto
previsto dall’art. 118 della Costituzione.
Una riorganizzazione degli enti di area vasta razionale, realmente rispondente alle esigenze
dei cittadini e delle comunità che su questi territori insistono, imporrebbe di considerare
insieme le istituzioni, la dimensione territoriale, l'organizzazione, le funzioni, le risorse
finanziarie.
Questa prospettiva è stata presa in considerazione dalla recente ricerca condotta dal
CERTeT Bocconi sulle Province 52, dalla quale emerge chiaramente la necessità di un
riordino delle amministrazioni provinciali che risponda alle esigenze di funzionalità legate
all'attuazione del federalismo fiscale e all'adozione del criterio dei fabbisogni standard nel
finanziamento delle funzioni. Le Province dovrebbero concentrare le loro energie sulle
funzioni fondamentali e migliorare le “performances” delle loro strutture per utilizzare al
meglio le sempre minori risorse finanziarie disponibili.
Dalla ricerca emerge altrettanto chiaramente che l'abolizione delle Province o il loro svuotamento con il trasferimento delle funzioni di area vasta ai Comuni e alle Regioni nonavrebbe l'effetto di ridurre la spesa pubblica, ma comporterebbe invece dei costi superiori a
quelli esistenti.
Come ultima indicazione, la ricerca mostra che un effettivo impatto di riduzione della spesa
pubblica e di migliore utilizzo delle risorse esistenti potrebbe derivare da un processo di
razionalizzazione delle dimensioni delle circoscrizioni provinciali attraverso l'accorpamento delle Province più piccole .
Migliaia
Le conclusioni dello studio sono sintetizzabili in due grafici (pag. 27 e 60) La spesa media per abitante è inversamente legata alla dimensione demografica delle province, con un calo prima accelerato e poi via via meno accentuato e più lineare. Viceversa, l’autonomia finanziaria delle province cresce con la dimensione demografica: anche in questo caso l’andamento della curva che approssima il fenomeno, prima cresce rapidamente per poi tendere a divenire lineare.
Il punto nel quale le curve cambiano ritmo di cambiamento è lo stesso e si colloca intorno ai 350.000 abitanti. Questa dimensione può essere assunta come riferimento per unaaggregazione degli attuali confini. Relazione tra spesa per abitante e dimensione delle province Relazione tra percentuale delle entrate proprie e dimensione delle province.
Si può così dimostrare come la lettura del dato economico della sostenibilità dei
bilanci provinciali non basti per definire una dimensione adeguata delle circoscrizioni
provinciali e che invece occorre individuare indici demografici, geografici ed economici che tengano conto delle peculiarità storiche e territoriali di ogni regione.
Questo processo potrebbe essere aiutato se fossero istituite finalmente le Città
metropolitane, la cui nascita è prevista da oltre 20 anni. Le Città metropolitane potrebbero
essere istituite rapidamente attraverso una legge ordinaria senza i vincoli dell’art. 133 della Costituzione: il Parlamento potrebbe dare una risposta rapida di innovazione istituzionale in pochi mesi, con leggi ad hoc istitutive delle Città metropolitane che tengano conto delle peculiarità dei territori e superino le norme sulle aree metropolitane che non sono mai state attuate
.
E' evidente che per l'area metropolitana di Roma il percorso di istituzione della Città
metropolitana dovrebbe essere incrociato con le peculiarità della disciplina speciale di Roma capitale della Repubblica.
Conclusioni
Nell’attuale legislatura, invece di portare a termine un disegno di riordino delle istituzioni
territoriali e della pubblica amministrazione coerente con i principi e le disposizioni della
Costituzione secondo le linee avviate dalla legge delega sul federalismo fiscale e dalla Carta delle autonomie locali, è ripreso in modo veemente il dibattito sull’abolizione delle
Province, avviato a seguito della nascita delle Regioni e continuato, con alti e bassi, fino
alla paradossale situazione attuale.
Da un lato, le Province si sono in questi anni rafforzate come enti di governo territoriale che esercitano importanti funzioni di area vasta, come la programmazione e la pianificazioneterritoriale, la viabilità e i trasporti, l’edilizia scolastica, le politiche dell’istruzione e della formazione professionale, i servizi per il lavoro, la gestione e la tutela dell’ambiente, che richiedono il riconoscimento di risorse autonome nel quadro del federalismo fiscale.
Dall’altro lato, molte forze politiche56, anche a partire dalle esigenze di riduzione della
spesa pubblica derivanti dai piani di austerità concordati a livello europeo, propongon
l’abolizione delle Province o la loro trasformazione in enti di secondo grado per l’esercizio
di funzioni che i Comuni non possono svolgere singolarmente.
La scelta di svuotamento delle Province e di trasformazione in enti di secondo grado, da
ultimo compiuta dal Governo Monti, presenta diversi incoerenze e rischi. E' molto
probabile che il trasferimento delle funzioni svolte oggi dalla Province ai Comuni o alla
Regione possa portare, non a risparmi, ma ad aumenti consistenti di spesa pubblica, anche
perché non si avvia il necessario riordino contestuale dell'amministrazione statale e
dell'amministrazione regionale nel territorio.
Scelte di questa portata presentano diversi problemi di costituzionalità e non possono
essere fatte per via ordinaria. Esse presuppongono una riscrittura del titolo V, parte II, della Costituzione che potrebbero essere inserite in una riforma costituzionale complessiva della forma di stato repubblicana in senso compiutamente federale, attraverso l'istituzione del Senato federale e l’assegnazione alle Regioni di un più definito ruolo di coordinamento
delle autonomie locali.
Le ricerche più recenti citate nel paragrafo precedente, coordinate dall’Università Bocconi e dal Coordinamento degli uffici di statistica delle Province italiane, mostrano chiaramente, invece, che c’è un’alternativa rispetto alla prospettiva di abolizione – svuotamento delle Province.
L’evoluzione dei territori provinciali dal 1861 ad oggi mostra chiaramente come i fenomeni
di urbanizzazione che caratterizzano alcune importanti aree del Paese dovrebbero spingere il Parlamento a dare finalmente attuazione alla previsione dell’art. 114 della Costituzione,
attraverso l’istituzione delle Città metropolitane, come enti di area vasta per il governo
integrato delle aree metropolitane nel quale fondere la capacità e le competenze dei Comuni capoluogo e delle Province.
L’analisi della spesa attuale delle Province per funzioni e i dati sulla capacità fiscale e sulla capacità di spesa procapite delle Province italiane dovrebbero spingere a perseguire
strategie di miglioramento dell’efficienza e di concentrazione dell’attività su alcune funzioni fondamentali e, allo stesso tempo, portare ad una profonda revisione delle circoscrizioni provinciali che consenta ad ogni Provincia di avere una dimensione adeguata per l’esercizio delle funzioni di area vasta di carattere provinciale.
E’ evidente che tale prospettiva imporrebbe al legislatore di affrontare finalmente il tema
delle circoscrizioni territoriali a partire dalle circoscrizioni provinciali, per adeguare la
“geografia amministrativa” all’evoluzione della “geografia fisica”.
Ciò potrebbe avvenire per via ordinaria, in modo più rapido, attraverso una legge delega che individui un percorso di dimensionamento delle circoscrizioni provinciali e metropolitane, a partire da un accordo tra tutti gli attori interessati da raggiungere in Conferenza unificata; oppure, attraverso una mirata riforma dell’art. 133 della Costituzione che affronti e superi le lacune e le incoerenze della riforma costituzionale del 2001 nel rapporto tra amministrazione e territorio provinciali che consenta ad ogni Provincia di avere una dimensione adeguata per l’esercizio delle funzioni di area vasta di carattere provinciale.
L’Unione delle Province d’Italia ha elaborato una proposta di legge delega in tale direzione: cfr. il sito UPI
all’indirizzo http://www.upinet.it/docs/
L’attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nel
dimensionamento del governo di area vasta può essere il motore del riordino di tutta
l’amministrazione italiana nel quadro della forma di stato autonomista e regionale oggi
vigente, poiché può portare ad una riforma dell’amministrazione statale periferica e ad un
profondo riordino delle strutture e degli enti che esercitano funzioni che potrebbero essere
allocate tranquillamente in ambito provinciale o metropolitano.
Allo stesso tempo può rappresentare il momento iniziale di un percorso più complessivo di
riorganizzazione della maglia amministrativa territoriale a livello comunale e regionale.
Circoscrizioni provinciali più ampie consentirebbero alle Regioni di disegnare e
programmare in modo più compiuto e robusto le forme dell’associazionismo comunale o, in
alternativa, di avviare processi di fusione dei Comuni; allo stesso tempo consentirebbero al
Parlamento di ridisegnare la mappa delle Regioni italiane che deriva dall’elenco dell’art.
131 della Costituzione, superando le evidenti incongruenze.>>.[11]
15 Maggio 2013 - Giornata Internazionale della Famiglia
Giornata Internazionale della Famiglia (15.V)
Lista delle Giornate Internazionali d’azione deliberate dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)
promuove un incontro
Mercoledì 15 Maggio 2013 ore 16.30
Sala “del Pianoforte” di Palazzo Caiselli bis
Università degli Studi di Udine
Vicolo Florio, 4/A - UDINE
Renata Capria D’Aronco
Presidente del Club UNESCO di Udine:
Introduzione
Anna Maria Zilli
Dirigente Scolastico ITG “G.G. Marinoni”
La Scuola e la Famiglia
Francesca Romana Rossi
Presidente della LIDU – Vicepresidente del Club UNESCO di Udine
Comunicazione
Mario Gasparini
Medico ginecologo e psicologo, Docente all’Università degli Studi di Udine, Autore dell’opera:
Il miracolo della vita. Gravidanza, parto e nascita nella letteratura del Novecento
Maurizio Calderari
Presidente dell’Associazione Culturale Sicilia - Friuli Venezia Giulia, Vicario del Club UNESCO di Udine
Informazioni
17 maggio 2013 - Giornata Mondiale della Telecomunicazione
Giornata Mondiale della Società dell’Informazione (17.V)
Lista delle Giornate Internazionali d’azione deliberate dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)
Venerdì 17 Maggio 2013 - ore 16.30
Sala “del Pianoforte” di Palazzo Caiselli bis
Università degli Studi di Udine
Vicolo Florio, 4/A - UDINE
Renata Capria D’Aronco
Presidente del Club UNESCO di Udine:
Introduzione
Anna Maria Zilli
Dirigente Scolastico ITG “G.G. Marinoni”
La scuola e i temi della Telecomunicazione e dell’Informazione
Daniele Damele
Giornalista, Scrittore
Internet è il futuro dell’informazione?
Elisabetta Pozzetto
Giornalista, Responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione della ARLeF (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana):
Comunicare le lingue di minoranza con i nuovi media. Il caso del sito internet della ARLeF
Mauro Ungaro
Direttore della “Voce Isontina” di Gorizia
Il nuovo giornalismo nell’era di internet
12 Maggio 2013 - Guido Romanelli – missione a Budapest
Anà-Thema Teatro
Domenica 12 maggio ore 18.30
“Guido Romanelli –
missione a Budapest”
film – documentario di GILBERTO MARTINELLI
Teatro della Corte di Osoppo
Via XXII Novembre, 3 – Osoppo (UD)
Newsletter n° 34/bis del 08/05/2013 del Centro InfoHandicap FVG
Newsletter n° 34/bis del 08/05/2013 del Centro InfoHandicap FVG Testata Giornalistica - Aut. Tribunale di Udine n. 05/07 |
||
Si comunica che per esigenze organizzative l'inizio del corso è posticipato di una settimana, pertanto inizierà martedì 14 maggio 2013. Di seguito il nuovo calendario delle lezioni. Corso di Aggiornamento DIRITTI DEI BAMBINI CON DISABILITÀ Corso di formazione articolato in 4 giornate, per un totale di 8 ore, rivolto ad Assistenti sociali, operatori sociosanitari, educatori, insegnanti, care givers, familiari e persone interessate alla tematica. Martedì 14, 21 e 28 maggio e 4 giugno 2013
■ Martedì 21 maggio 2013 ■ Martedì 28 maggio 2013 ■ Martedì 4 giugno 2013 Durante questi ultimi anni i concetti di salute e disabilità hanno subito una grossa evoluzione e molte sono state le modifiche normative e procedurali del sistema socio - sanitario, assistenziale e, in particolare, del mondo della scuola: i DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), i BES (Bisogni Educativi Speciali), la legge 170/10, vale a dire le misure compensative e dispensative, i successivi Decreti applicativi e Circolari esplicative e relative indicazioni operative, ma anche il tema socio-educativo rivolto ai minori, i progetti attivati in ambito scolastico, i raccordi di integrazione socio-sanitaria. Per informazioni e iscrizioni Segreteria organizzativa |
14 Maggio 2013 - I MARTEDI DELLA SALUTE
Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia
“I MARTEDI DELLA SALUTE”
" Informarsi, chiacchierando, per stare bene"
incontri interattivi sulla salute
martedì 14 maggio alle ore 18
al Caffè Caucigh di Udine
L'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia con il Patrocinio
del Club Unesco di Udine, del Comune di Udine, della Provincia di Udine
organizza una serie di incontri al Caffè Caucigh di Udine sul tema:
“I MARTEDI DELLA SALUTE”
" Informarsi, chiacchierando, per stare bene"
incontri interattivi sulla salute
a cura della dott. Laura Passoni, medico di base
il 4° e ultimo incontro si terrà
martedì 14 maggio alle ore 18
LO STRESS ...
cosa determina nel nostro organismo e come tenerlo sotto controllo.
ingresso gratuito
Roustayan al Malignani:
Roustayan al Malignani:
“I vostri competitor sono in tutto il mondo:
imparate le lingue per essere internazionali”
UDINE - <Da “Insieme costruendo” a “Built to build”, ovvero costruito per costruire, abbiamo cambiato il nostro “brand” perché c’era estremo bisogno di andare verso l’internazionalizzazione>: si è espresso così il CEO di Pilosio SPA, Dario Roustayan, nel corso della “lezione” tenuta all’ISIS Malignani di Udine su iniziativa del presidente di Euretica, Alessandro Grassi, e del coordinatore del Comitato Friul Tomorrow 2018, Daniele Damele, che ha intervistato Roustayan davanti a oltre centro studenti presenti anche la preside della scuola, Ester Jannis, e il vice-preside Rodolfo Malacrea, altri docenti e la presidente del Club Unesco di Udine Renata Capria D’Aronco.
“Il Malignani è un’eccellenza friulana – ha proseguito Roustayan - pensate però anche ad andare avanti negli studi perché i vostri “competitor” sono in tutto il mondo, le frontiere non ci sono più e lo studio è alla base del vostro futuro, imparate, pertanto, le lingue, importante per ogni tipo di lavoro, non solo per chi si occupa di commercializzazione, ma anche per chi opera a livello tecnico per poter fare esperienze sempre nuove. Oggi sapere l’inglese è una necessità, indispensabile per il vostro futuro”.
Rispondendo al fuoco di fila di domande riservategli da Damele, Roustayan ha invitato i giovani a seguire la propria passione e predisposizione rimettendosi sempre in gioco: “pensate in grande e al mondo, non a limitati microcosmi locali. Il motore è dentro ognuno di noi, oggi come ieri abbiamo grandi possibilità, e ciò nonostante la crisi, il destino è nelle nostre mani. Nei nostri colloqui in azienda – ha poi precisato - verifichiamo preliminarmente correttezza, etica, affidabilità e dinamicità e voglia di fare. Chi scrive sul curriculum conoscenza di inglese scolastico non ha chances”.
Da ultimo il CEO di Pilosio Spa ha parlato del “Premio Costruire la pace” affermando che “ci aiuta a far conoscere la nostra azienda anche da un punto di vista etico. A Monaco la recente terza edizione è stata un successo, ma l prossimo anno torneremo in azienda perché vogliamo far <respirare> Pilosio a tutti i nostri invitati”.
Newsletter n° 32 del 30/04/13 del Centro InfoHandicap FVG
Newsletter n° 32 del 30/04/13 del Centro InfoHandicap FVG Testata Giornalistica - Aut. Tribunale di Udine n. 05/07 |
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Cari Amici, il Centro InfoHandicap, progettato e gestito dalla Cooperativa Sociale Hattiva Lab di Udine, è un servizio gratuito di informazione, documentazione e orientamento. È riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale "Presidio di rilevanza regionale" (L.R. 41/96, art. 18, comma 2 bis). Se vuoi sostenerci lo puoi fare clikkando qui. E' inoltre fra le realtà che possono beneficiarie della quota del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi e se vuoi sostenerne le attività bastano due gesti: 1. Firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus) 2. Indicare il codice fiscale: 02412240307. Grazie. Lo staff del Centro InfoHandicap.Dal 20 aprile al 25 maggio 2013, presso il laboratorio di ceramica di Hattiva Lab Onlus - Via Superiore, 3 - a Udine, laboratorio di ceramica per bimbi e genitori. Creare momenti di condivisione tra la figura genitoriale (madre o padre) e il proprio figlio attraverso la realizzazione di manufatti in ceramica. Il corso tratterà della conoscenza dei vari impasti e delle tecniche base di lavorazione della ceramica (lastra, piastrella e colombino), teoria sull'asciugatura e cottura, decorazioni con engobbi e realizzazione di alcuni lavori decorativi. Per saperne di piùMartedì 7 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la sede amministrativa e formazione di Hattiva Lab -Via Villalta, 59 - a Udine, prenderà il via il corso di formazione organizzato dal Centro InfoHandicap FVG, in collaborazione con la Coop. Soc. Hattiva Lab Onlus, dal titolo "Diritti dei bambini con disabilità. Indennità specifiche, servizi socio-educativi ed assistenziali, norme per l'integrazione scolastica" Si parlerà di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), di BES (Bisogni Educativi Speciali), della legge 170/10, vale a dire le misure compensative e dispensative, dei successivi Decreti applicativi e Circolari esplicative e relative indicazioni operative; ma anche: il tema socio-educativo rivolto ai minori, i progetti attivati in ambito scolastico, i raccordi di integrazione socio-sanitaria. E ancora: l'inclusione sociale, l'acquisizione di autonomie, i progetti di valutazione delle competenze per indirizzo formativo-occupazionale, l'accompagnamento post-scolastico. Per saperne di più APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Venerdì 3 maggio 2013 alle ore 20.30, presso il Centro ArteMusica - Via Zorutti, 115/11 - a Campoformido (UD), conferenza ad ingresso libero dal titolo Venerdì 3 maggio 2013, a Rive d'Arcano (UD), serata di sensibilizzazione alla donazione degli organi aperta a tutta la cittadinanza organizzata dalla Sezione A.D.O.-F.V.G. di Rive d'Arcano in collaborazione con il Comune e il Centro Regionale Trapianti. Sabato 4 maggio 2013 alle ore 9.00, in località Rizzi - Via Brescia, 3 - a Udine, all'interno del ciclo di incontri per informarsi e capire come intervenire "Ambiente e salute nei sistemi urbani", appuntamento dal titolo Sabato 4 maggio 2013 alle ore 15.30, presso il Teatro "S. Pellico" - Via Ananian, 3 - a Trieste, l'Associazione A.R.I.S. - Associazione Ricerca Interventi Studi sull'invecchiamento - organizza una giornata di informazione per le donne dal titolo Sabato 4 e domenica 5 maggio 2013, presso l'Istituto Gestalt Trieste - Via Rossetti, 8 - a Trieste, week end di approfondimento al lavoro personale secondo il modello della Gestalt dal titolo Domenica 5 maggio 2013 alle ore 9.00, presso il Bar Caucigh - Via Gemona - a Udine, secondo appuntamento del corso esperienziale di comunicazione responsabile per persone che si relazionano con altre persone dal titolo Domenica 5 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la Sala culturale "F. Sguerzi" - Via S.Stefano, 5/a - della 6^ Circoscrizione S.Paolo - S.Osvaldo in Udine, all'interno del ciclo di incontri "Parliamo di... Pillole di psicologia", appuntamento dal titolo Lunedì 6 maggio 2013 alle ore 9.00, presso l'ASP Itis - Via Pascoli, 31 - a Trieste, la Fondazione Emanuela Zancan Onlus e l'ASP Itis organizzano un incontro di studio dal titolo Lunedì 6 maggio 2013 alle ore 15.00, presso la 4^ Circoscrizione - Via Pradamano, 21 - a Udine, all'interno del ciclo di incontri "Jobdonna. Le donne diplomate e laureate affrontano la crisi economica", workshop dal titolo Martedì 7 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la sede amministrativa e formazione di Hattiva Lab -Via Villalta, 59 - a Udine, prenderà il via il corso di formazione organizzato dal Centro InfoHandicap FVG, in collaborazione con la Coop. Soc. Hattiva Lab Onlus, dal titolo Martedì 7 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la Sala riunioni Centro Paolino D'Aquileia - Via Treppo, 7 - a Udine, riunione di presentazione e illustrazione della la Carta degli Impegni per la realizzazione del Piano di Zona dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese. Interverrà la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 4.5 dell'Udinese dott.ssa Maria Teresa Agosti. Martedì 7 maggio 2013 alle ore 18.30, presso il CSV Centro Servizi del Volontariato - Galleria Fenice, 2 - a Trieste, all'interno del ciclo di conferenze 2012 "La scelta: andare incontro per andare oltre", conferenza organizzata dall'Associazione Sulle Ali di un Angelo Onlus, dal titolo APPUNTAMENTI DALL'ITALIA Giovedì 2 maggio 2013 alle ore 20.30, presso la Scuola dell'Infanzia F. Faccanoni - Via Foresti, 8 - di Predore (BG), all'interno del ciclo di incontri formativi per i genitori con figli che requentano la Scuola dell'Infanzia "Crescere insieme...", appuntamento dal titolo Giovedì 2 maggio 2013 alle ore 11.30, presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso, 1 - a Milano, presentazione del progetto Fino a giovedì 2 maggio 2013, nella Sala della Chiesa Luterana della Scuola dell'Angelo Custode, in Campo Santi Apostoli, a Venezia, sarà possibile visitare la mostra dal titolo Giovedì 2 e venerdì 3 maggio 2013, presso l'Auditorium Testori del Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - a Milano, la Rete Regionale della Lombardia per la Prevenzione, la Sorveglianza, la Diagnosi e la Terapia delle Malattie Rare, in collaborazione con l'ASITOI - Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta - organizza il congresso nazionale, rivolto agli operatori sanitari e ai medici di tutta Italia, dal titolo Dal 3 al 12 maggio 2013, all'interno dell'Anno Europeo dedicato al Cittadino e alla Lotta agli sprechi, il centro storico di Padova e le sue piazze tornano a essere teatro di convegni mostre spettacoli per il V Festival della Cittadinanza dal titolo Sabato 4 maggio 2013 alle ore 9.00, presso la Sala Barabino del Teatro della Gioventù - Via Cesarea - a Genova, l'Associazione Ligure Ipoudenti "Sulle Ali dell'udito Onlus" organizza il convegno dal titolo Sabato 4 maggio 2013 alle ore 17.30, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino - Via Roma, 35 - di Villongo (BG), secondo incontro per mamma e figlia dal titolo Giovedì 9 maggio 2013, presso il Centro per l'Autonomia Umbro - Via Giovanni XXIII, 25 - a Terni, corso gratuito dal titolo Martedì 7 maggio 2013 alle ore 11.00, presso il NAGA - Via Zamenhof, 7a - a Milano, conferenza stampa di presentazione del rapporto Da martedì 7 a giovedì 9 maggio 2013, presso l'Area Ricerca del CNR di Pisa, manifestazione di Didattica e Informatica dal titolo OFFERTE DI LAVORO La Comunità Piergiorgio Onlus di Udine seleziona candidati per work experience in fase di avvio Domenica 12 maggio 2013 è il termine ultimo per la presentazione del proprio curriculum vitae alla Comunità Piergiorgio Onlus di Udine da parte di quanti, residenti o domiciliati in regione, sono alla ricerca di un’occasione professionale cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo. SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI La «cena dei giovani di Resia» Si è svolta giovedì 18 aprile 2013, presso la Sala Mensa delle Scuole di Resia (UD), la cena di chiusura del laboratorio di cucina per giovani promosso dal Comune di Resia, dal Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3.1 «Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale» e dalla Cooperativa sociale Aracon in collaborazione con alcuni volontari del comune. A Trieste Per l'estate 2013, l'Istituto sta progettando un campo scuola sperimentale presso la struttura per persone giovani con disabilità visiva per il periodo dal 1° luglio al 30 agosto 2013. CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI Al Civiform di Cividale del Friuli (UD) corsi per operatori area sociale Gli operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali che lavorano con la prima infanzia o soggetti più deboli rivestono un ruolo importante e si trovano a fronteggiare situazioni particolarmente delicate: necessitano dunque di una formazione permanente che li renda strutturati per affrontare al meglio il loro lavoro. Civiform organizza percorsi di formazione dedicati a chi opera nel settore socio-educativo (prima infanzia) o nel settore socio assistenziale, socio sanitario e socio educativo (area minori, disabili e disagio). Corso di formazione a Udine Sabato 4 maggio 2013 alle ore 9.00, presso lo Studio per l'Apprendimento Mediato - Via Colugna, 7 - a Udine, prende il via il corso di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale del Prof. Reuven Feuerstein - I Livello standard, rivolto a insegnanti, formatori, personale sanitario, genitori. A Villongo (BG) Il 4, 9 e 11 maggio 2013, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino - Via Roma, 35 - di Villongo (BG), corso padre-figlio dal titolo Corso a Udine Lunedì 6 maggio 2013 alle ore 17.00, presso il Consultorio familiare Friuli Onlus - Viale Ungheria, 22/3 - di Udine, prende il via la 2^ edizione del "Gruppo di Parola" per bambini dai 6 ai 12 anni, che vivono l'esperienza della separazione dei loro genitori. L'iniziativa, volta a facilitare i bambini nel cambiamento della vita familiare, si sviluppa in quattro incontri. Corso avanzato a Trento Lunedì 6 e martedì 7 maggio 2013, presso il Centro Studi Erickson - Via del Pioppeto, 24 - Fraz. Gardolo a Trento, corso avanzato dal titolo Corso di formazione a Udine Martedì 7 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la sede amministrativa e formazione di Hattiva Lab -Via Villalta, 59 - a Udine, prenderà il via il corso di formazione organizzato dal Centro InfoHandicap FVG, in collaborazione con la Coop. Soc. Hattiva Lab Onlus, dal titolo ALTRE NOTIZIE La responsabilità è delle Province Spetta alle Province assicurare l'assistenza ad personam agli alunni con disabilità. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato (Quinta sezione) che ha confermato quanto pronunciato in passato da altre sentenze dei Tribunali amministrativi regionali. La sentenza, depositata il 9 aprile scorso, avvalla la decisione del Tar della Lombardia che, nel giugno 2011, aveva condannato la Provincia di Monza e Brianza ad assegnare a una studentessa di Vimercate nove ore settimanali di assistenza ad personam e "a mantenere tale misura nei successivi anni scolastici". Oltre al risarcimento del danno non patrimoniale. Universitari con disabilità Impennata di iscritti disabili nelle università italiane, grazie alla legge 17/1999. Milano, Torino e Modena le migliori, Napoli e Salento le peggiori. Sempre più atenei impegnati per garantire la piena inclusione. E si diffondono alcune buone pratiche. NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE L'intelligenza umana dipende dall'asimmetria del cervello Il cervello umano ha livelli molto più elevati di asimmetria del cervello degli scimpanzé. Una differenza che potrebbe essere alla base delle diversità cognitive tra l'uomo e i primati e della superiorità intellettiva umana. È cosa nota che il cervello umano sia asimmetrico strutturalmente e funzionalmente, ma sinora l'asimmetria non era stata considerata in relazione a forma e funzioni cerebrali dei primati. LIBRI Capire la mia dislessia Non sempre un bambino con dislessia, o altro DSA, sa dare un nome alle difficoltà che incontra nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, e non sempre riesce a sviluppare strategie positive ed efficaci per affrontarle. Per questo l'autrice considera fondamentale che il bambino conosca le particolarità che lo contraddistinguono, sviluppi i processi metacognitivi che lo rendano consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, e incrementi le attività e le strategie che lo aiutino nell'apprendimento e aumentino il suo benessere emotivo. La dislessia Cos'è la dislessia? Come si manifesta? Come si sviluppa? Che effetti psicologici produce sul bambino che ne è affetto? Quali sono le possibilità di intervenire e i principali metodi di intervento? Il mercato elettronico e gli acquisti di beni e servizi dopo la spending review Assicurare la massima economicità e trasparenza, riducendo discrezionalità e possibilità di abuso sottese alle procedure negoziate tradizionali: queste le ragioni del profondo riassetto dei sistemi di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con l'obbligo per gli appalti sotto soglia comunitaria di "preventiva escussione" del mercato elettronico o dei sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali di committenza, pena la nullità del contratto, la responsabilità disciplinare e amministrativa per l'eventuale danno erariale arrecato. La discalculia evolutiva Una nuova edizione, ampliata e aggiornata, di un testo che propone ai clinici e soprattutto ai riabilitatori gli strumenti operativi per imparare a conoscere le difficoltà dei bambini aiutandoli a superarle, o almeno ad aggirarle. "E provare a considerare quanta tragica gloria c'è |
Newsletter n° 33/bis del 03/05/2013 del Centro InfoHandicap FVG
Corso di Aggiornamento
DIRITTI DEI BAMBINI CON DISABILITÀ
Indennità specifiche, servizi socio - educativi ed assistenziali, norme per l'integrazione scolastica
Corso di formazione articolato in 4 giornate, per un totale di 8 ore, rivolto ad Assistenti sociali, operatori sociosanitari, educatori, insegnanti, care givers, familiari e persone interessate alla tematica.
Il corso è stato accreditato presso l'Ordine degli Assistenti Sociale del Friuli Venezia Giulia con l'attribuzione di 8 Crediti Formativi.
Martedì 7, 14, 21 e 28 maggio 2013
17.30 - 19.30
Sala Formazione
Hattiva Lab
Via Villalta, 59 - Udine
■ Martedì 7 maggio 2013
"Invalidità civile e handicap"
Relatore: Antonio Bondavalli
Responsabile Centro InfoHandicap FVG
■ Martedì 14 maggio 2013
"La scuola come risorsa per tutti.
Diritti dei bambini con disabilità e bisogni educativi speciali"
Relatrici: Gloria Aita e Laura Bizzozzero
Istituto comprensivo di Tavagnacco e Martignacco (UD)"
■ Martedì 21 maggio 2013
"I Servizi socio - assistenziali ed educativi"
Relatrici: Milena Sioni e Veronica Donda
Area materno infantile/disabilità – Distretto Sanitario di Cividale del Friuli (UD)
■ Martedì 28 maggio 2013
"Disabilità e handicap: aspetti legislativi e valutativi"
Relatore: Roberto Cereatti
Responsabile del Centro medico - legale della sede INPS di Udine
Durante questi ultimi anni i concetti di salute e disabilità hanno subito una grossa evoluzione e molte sono state le modifiche normative e procedurali del sistema socio - sanitario, assistenziale e, in particolare, del mondo della scuola: i DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), i BES (Bisogni Educativi Speciali), la legge 170/10, vale a dire le misure compensative e dispensative, i successivi Decreti applicativi e Circolari esplicative e relative indicazioni operative, ma anche il tema socio-educativo rivolto ai minori, i progetti attivati in ambito scolastico, i raccordi di integrazione socio-sanitaria.
E ancora: l'inclusione sociale, l'acquisizione di autonomie, i progetti di valutazione delle competenze per indirizzo formativo-occupazionale, l'accompagnamento post-scolastico.
Tutto ciò, e molto altro, impone un'attenzione continua e rilevanti sforzi per restare aggiornati.
Il percorso formativo, pertanto, mira e fornire ai familiari, agli insegnanti, educatori, operatori sociosanitari, alle persone con disabilità e ai care givers in generale una serie di informazioni aggiornate e snelle per potersi orientare lungo gli intricati percorsi necessari alla fruizione di un servizio o all'ottenimento di un beneficio.
Per informazioni e iscrizioni
HATTIVA LAB Cooperativa Sociale Onlus
Via Villalta, 59 - 33100 UDINE
Tel.0432 512635 Fax 0432 309994
www.hattivalab.org
Segreteria organizzativa
Ilaria Meglio - segreteriacorsi@hattivalab.org
"Sognatore è colui che trova la via alla luce della luna...
Punito perché vede l'alba prima degli altri..."
Oscar Wilde
Newsletter n° 34 del 07/05/13 del Centro InfoHandicap FVG
Newsletter n° 34 del 07/05/13 del Centro InfoHandicap FVG Testata Giornalistica - Aut. Tribunale di Udine n. 05/07 |
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Cari Amici, il Centro InfoHandicap, progettato e gestito dalla Cooperativa Sociale Hattiva Lab di Udine, è un servizio gratuito di informazione, documentazione e orientamento. È riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale "Presidio di rilevanza regionale" (L.R. 41/96, art. 18, comma 2 bis). Se vuoi sostenerci lo puoi fare clikkando qui. E' inoltre fra le realtà che possono beneficiarie della quota del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi e se vuoi sostenerne le attività bastano due gesti: 1. Firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus) 2. Indicare il codice fiscale: 02412240307. Grazie. Lo staff del Centro InfoHandicap.***Martedì 14 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la sede amministrativa e formazione di Hattiva Lab - Via Villalta, 59 - a Udine, prenderà il via il corso di formazione organizzato dal Centro InfoHandicap FVG, in collaborazione con la Coop. Soc. Hattiva Lab Onlus, dal titolo "Diritti dei bambini con disabilità. Indennità specifiche, servizi socio-educativi ed assistenziali, norme per l'integrazione scolastica" Si parlerà di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), di BES (Bisogni Educativi Speciali), della legge 170/10, vale a dire le misure compensative e dispensative, dei successivi Decreti applicativi e Circolari esplicative e relative indicazioni operative; ma anche: il tema socio-educativo rivolto ai minori, i progetti attivati in ambito scolastico, i raccordi di integrazione socio-sanitaria. E ancora: l'inclusione sociale, l'acquisizione di autonomie, i progetti di valutazione delle competenze per indirizzo formativo-occupazionale, l'accompagnamento post-scolastico. Il corso è stato accreditato presso l'Ordine degli Assistenti Sociale del Friuli Venezia Giulia con l'attribuzione di 8 Crediti Formativi. Per saperne di più APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Mercoledì 8 maggio 2013 alle ore 14.30, presso il Centro Anziani "Ettore Tolazzi" di Moggio Udinese (UD), il Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 3.1 "Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale", organizza un incontro di informazione-formazione per assistenti familiari, familiari, operatori di servizi socio-sanitari, volontari e cittadini, dal titolo Mercoledì 8 maggio 2013 alle ore 17.00, presso la Sala convegni dell'Università delle LiberEtà - Via Napoli, 4 - a Udine, incontro dal titolo Mercoledì 8 maggio 2013 alle ore 17.00, presso la sede del Circolo Ufficiali dell'Esercito in Villa Italia - Via dell'Università, 8 - di Trieste, l'Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale - ALICE FVG - di Trieste organizza la conferenza dal titolo Mercoledì 8 maggio 2013 alle ore 20.30, presso la Sala del centro parrocchiale Baseglia di Spilimbergo (PN), all'interno del ciclo di incontri "L'Ospedale per la prevenzione: informare per comunicare, comunicare per prevenire", appuntamento dal titolo Giovedì 9 maggio 2013 alle ore 9.00, presso la 4^ Circoscrizione - Via Pradamano, 21 - a Udine, all'interno del ciclo di incontri "Jobdonna. Le donne diplomate e laureate affrontano la crisi economica", workshop dal titolo Giovedì 9 maggio 2013 alle ore 14.00, presso l'Auditorium adiacente la Biblioteca - Via Vittorini, 1 - di Torviscosa (UD), all'interno del ciclo di incontri "L'autore incontra i suoi giovani lettori", appuntamento dal titolo Giovedì 9 maggio 2013 alle ore14.30, presso la Comunità Piergiorgio Onlus - P.zza Libia, 1 - di Udine, incontro aperto al pubblico dal titolo Giovedì 9 maggio 2013 alle ore 17.00, presso La Lecturer Room del Collegio del Mondo Unito a Duino (TS), Azzurra Associazione Malattie Rare Onlus, all'interno del "Progetto Blue Net", promuove l'appuntamento dal titolo Giovedì 9 maggio 2013 alle ore 17.30, presso il Centro di Promozione Sociale - Via Filzi, 8 - a Trieste, incontro dal titolo Giovedì 9 maggio 2013 alle ore 20.00, presso il Palazzo Veneziano - Via Bamberga - a Malborghetto-Valbruna (UD), all'interno del ciclo di incontri per genitori di bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e le classi I e II della scuola primaria di Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Tarvisio (UD), realizzato nell'ambito del progetto di prevenzione della pedofilia "Tessitori di reti ed altri racconti", rientrante nel Piano di Zona 2013-2015, incontro dal titolo Giovedì 9 maggio 2013 alle ore 20.30, in Via Canova, 13 a Feletto U. (UD), ad ingresso libero, conferenza promossa dall'Associazione "Il Mutamento" dal titolo Giovedì 9 maggio 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium Menossi - Via S.Pietro, 60 - a Udine, ad ingresso libero, PerContro - Associazione PER le famiglie CONTRO le dipendenze - con il Patrocinio del Comune di Udine, all'interno del ciclo di incontri "Il disagio giovanile: riconosciamolo. Serie di conversazioni per illustrare i segni del disagio nei ragazzi a seconda di ciascuna singola fascia di età", appuntamento dal titolo Da giovedì 9 a domenica 12 maggio 2013, a Udine, IX Edizione di "vicino/lontano" dal titolo Venerdì 10 maggio 2013 alle ore 8.30, presso la 4^ Circoscrizione - Via Pradamano, 21 - a Udine, all'interno del ciclo di incontri "Jobdonna. Le donne diplomate e laureate affrontano la crisi economica", workshop dal titolo Venerdì 10 maggio 2013 alle ore 10.00, presso il Liceo Scientifico Paolino di Aquileia - Via del Seminario, 7 - a Gorizia, incontro dal titolo Venerdì 10 maggio 2013 alle ore 16.00, presso l'Auditorium delle Grazie - Via Pracchiuso, 21 - a Udine, per la Giornata internazionale dell'infermiere 2013, incontro dal titolo Venerdì 10 maggio 2013 alle ore 18.00, presso la Sala consiliare di Chiusaforte (UD), serata sanitaria sul rischio cardiovascolare e sensibilizzazione alla donazione degli organi, organizzata dalle locali sezioni A.D.O.-F.V.G. e AFDS. Sabato 11 maggio 2013 alle ore 9.00, presso l'Agriturismo la Roncolina al Castello di Brazzacco di Moruzzo (UD), incontro di studio e riflessione secondo la pedagogia della mediazione di Reuven Feurstein dal titolo Sabato 11 maggio 2013 alle ore 9.00, in località Rizzi - Via Brescia, 3 - a Udine, all'interno del ciclo di incontri per informarsi e capire come intervenire "Ambiente e salute nei sistemi urbani", appuntamento dal titolo Sabato 11 maggio 2013 alle ore 9.00, presso la sede amministrativa della Cooperativa Sociale Hattivalab - Via Villalta, 59 - a Udine, incontro formativo dal titolo Sabato 11 maggio 2013 alle ore 9.15, presso la Cjase di Catine - Via Selvuzzis, 1 - a Villalta di Fagagna (UD), seconda festa dei GAS e dell'economia solidale, un'occasione di incontro e di festa tra aderenti ed interessati ai Gruppi di Acquisto Solidali in cui si potranno conoscere i produttori e le loro storie, approfondire tematiche legate ad un'economia sostenibile con nuovi modelli di relazioni. Sabato 11 maggio 2013 alle ore 15.00, presso il Centro ArteMusica - Via Zorutti, 115/11 - a Campoformido (UD), seminario di musicoterapia e crescita personale dal titolo Martedì 14 maggio 2013 alle ore 16.00, presso la Sala Bagno Ausonia - Riva Traiana, 1 - a Trieste, Assemblea regionale della cooperazione sociale del Friuli Venezia Giulia. Martedì 14 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la sede amministrativa e formazione di Hattiva Lab -Via Villalta, 59 - a Udine, prenderà il via il corso di formazione organizzato dal Centro InfoHandicap FVG, in collaborazione con la Coop. Soc. Hattiva Lab Onlus, dal titolo Martedì 14 maggio 2013 alle ore 17.30, presso la Casa del Volontariato - Via Ettoreo, 4 - a Sacile (PN), all'interno del calendario di incontri con la popolazione su argomenti di interesse reumatologico e socio-sanitario, l'Associazione A.Ma.Re. FVG - Ass.ne Malati Reumatici - organizza, in collaborazione con l'A.S.S. n. 6 "Friuli Centrale", l'appuntamento dal titolo Martedì 14 maggio 2013 alle ore 18.00, presso il Caffè Caucigh - Via Gemona, 36 - a Udine, nell'ambito del progetto "AlimentaLaMente", lettura e dintorni, incontri con l'autore, contorni d'arte, echi d'ambiente e asSaggi culinari della Toscana e del Friuli Venezia Giulia, per "I martedi della salute - incontri interattivi sulla salute", appuntamento dal titolo Martedì 14 maggio 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium Comunale - Via Mazzini, 3 - a Feletto U.to di Tavagnacco (UD), l'A.Ge.C.E. - Associazione Genitori Comunità Educante, nata dal desiderio di alcuni genitori di offrire ai genitori stessi e ai loro figli l'opportunità di sperimentare nuove conoscenze e/o esperienze nell'ambito educativo e formativo, promuove la tavola rotonda dal titolo APPUNTAMENTI DALL'ITALIA Da martedì 7 a giovedì 9 maggio 2013, presso l'Area Ricerca del CNR di Pisa, manifestazione di Didattica e Informatica dal titolo Mercoledì 8 maggio 2013 alle ore 20.30, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), all'interno del ciclo di incontri formativi intorno all'infanzia e alle risorse genitoriali "Genitori competenti e meglio informati", appuntamento dal titolo Giovedì 9 maggio 2013 alle ore 9.00, presso la Sala delle Colonne della Luiss Guido Carli - Via Pola, 12 - a Roma, convegno dal titolo Venerdì 10 maggio 2013 alle ore 9.00, presso l'Hotel Novotel - Via Pietro Nenni, 22 - a Brescia, corso dal titolo Venerdì 10 maggio 2013 alle ore 9.30, presso l'Aula magna dell'Istituto comprensivo Scialoia - Via Scialoia, 21 - a Milano, seminario di approfondimento dal titolo Venerdì 17 e sabato 18 maggio 2013, presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Via Don Carlo Gnocchi, 3 - a Roma, convegno nazionale AIRETT dal titolo Venerdì 10 e sabato 11 maggio 2013, presso l'Hotel Regency Savoia - Via del Pilastro, 2 - a Bologna, il Centro Studi e Formazione Anffas Onlus (CS&FA) - nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus ed il Consorzio La rosa blu - promuove, nell'ambito delle iniziative formative 2013, il corso di formazione dal titolo Venerdì 10 e sabato 11 maggio 2013, presso l'Istituto Suore Clarisse Francescane - Via Amendola Giovanni, 154 - a Bari, corso di formazione con l'obiettivo di accrescere e diffondere le competenze necessarie a favorire il percorso di crescita individuale delle persone con autismo nei processi di inclusione scolastica dal titolo Sabato 11 maggio 2013 alle ore 9.00, presso il Centro Servizi ULSS 4 - Via Europa Unita, 12 - a Montecchio Precalcino (VI), convegno sulla CFA Comunicazione Facilitata Alfabetica - Tecnica Alternativa del Linguaggio dal titolo Sabato 11 maggio 2013 alle ore 16.00, presso il Teatro Carignano - Viale Villa Glori, 8 - a Genova, Rinascita Vita, in collaborazione con Club Lanterna Magica e Magic Team Savona, organizza uno spettacolo di magia dal titolo Sabato 11 maggio 2013 alle ore 20.30, presso Villa Tacchi della Circoscrizione 3 - Viale della Pace, 89 - a Vicenza, l'Associazione "Donna chiama Donna" onlus, in collaborazione con il Teatro sociale del centro Capta onlus e C.E.A.V. - Centro Comunale Antiviolenza, promuove la rappresentazione teatrale, ad ingresso libero, dal titolo Martedì 14 maggio 2013 alle ore 20.00, presso lo Spazio Oberdan - Viale Vittorio Veneto, 2 - a Milano, per "Cinema senza Barriere - Non sento, non vedo e vado al cinema!" Da martedì 14 a venerdì 17 maggio 2013, presso il Grand Hotel - Via Roma, 2 - a Castrocaro Terme (FC), VI Edizione del Festival del Fundraising, il più importante evento italiano per il nonprofit. SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI Pordenone 6 maggio 2013 In una data fortemente sentita dalla popolazione del Friuli, prende avvio ufficialmente il Progetto "Ti aiuto a soccorrermi" con un'esercitazione pratica che ha coinvolto Vigili del Fuoco e persone con autismo e con la firma di un importante Protocollo. Assemblea a Pordenone La Cooperativa sociale Itaca di Pordenone si presenta all'Assemblea generale dei soci - prevista mercoledì 8 maggio 2013 alle ore 16.00 nella Sala Congressi "G. Zuliani" della Fiera di Pordenone - con un bilancio in positivo sotto diversi aspetti. In primis il valore della produzione che sfonda i 36 milioni di euro e registra una crescita del 5,8%. XVII Edizione delle Giornate di Sport Cultura Solidarietà a Tavagnacco (UD) Sabato 4 maggio 2013, presso l'Auditorium di Feletto Umberto (UD), è stato presentato il ricco programma della 17^ edizione delle "Giornate di Sport Cultura Solidarietà", che nei mesi di maggio e giugno '13 coinvolgerà duemila persone in quattordici eventi di tipo sportivo, culturale e musicale. A.i.f.a. "O.N.L.U.S." - Associazione Italiana Fra Anziani e Volontariato - di Pordenone "Il Punto Verde per Anziani" presso il parco della Villa Baschiera-Tallon - Via Damiani, 23 - a Pordenone riapre tutti i pomeriggi (domenica esclusa) dalle ore 15.00 alle ore 18.30, e ogni giovedì pomeriggio "ballo liscio" con musica dal vivo. OFFERTE DI LAVORO La Comunità Piergiorgio Onlus di Udine seleziona candidati per work experience in fase di avvio Domenica 12 maggio 2013 è il termine ultimo per la presentazione del proprio curriculum vitae alla Comunità Piergiorgio Onlus di Udine da parte di quanti, residenti o domiciliati in regione, sono alla ricerca di un'occasione professionale cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo. La Comunità Piergiorgio Onlus di Udine seleziona un candidato per il settore caseario È una primavera all'insegna delle nuove opportunità di lavoro quella che la Comunità Piergiorgio Onlus di Udine sta offrendo a chiunque sia alla ricerca di un'occupazione. CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI Corso a Cesena (FC) Giovedì 9, mercoledì 15 e venerdì 31 maggio 2013, presso il Centro Polifunzionale ex Macello - Via Mulini, 25 - a Cesena (FC), corso, articolato in tre giornate "full immersion", che intende in primis fornire specifiche risposte, focalizzandosi su alcune chiavi di risposta operativa in grado di guidare al meglio l'organizzazione della fase di progettazione e gestione del nuovo sistema dei controlli, dal titolo Incontro a Moruzzo (UD) Sabato 11 maggio 2013 alle ore 9.00, presso l'Agriturismo la Roncolina - Castello di Brazzacco - a Moruzzo (UD), incontro di studio e riflessione secondo la pedagogia della mediazione di Reuven Feurstein organizzato dall'Associazione Pensando ONLUS. In Piemonte Un bando regionale rivolto agli operatori turistici del Piemonte per sostenere, attraverso risorse del Fondo Sociale Europeo, la cultura dell’accoglienza per le persone con esigenze speciali, afferibili alle sei aree di discriminazione definite dall'Unione Europea. Tirocini retribuiti al Parlamento Europeo Anche quest'anno, fino a mercoledì 15 maggio 2013, tutte le persone con disabilità maggiorenni potranno sottoporre la propria candidatura per un tirocinio retribuito di cinque mesi presso il Segretariato Generale del Parlamento Europeo, esperienza professionale e personale unica, che può risultare successivamente assai utile, per l'inserimento nel mondo del lavoro. Iniziativa formativa a Trieste Venerdì 31 maggio 2013 alle ore 9.30, presso la sede IRSSeS - Via dei Falchi, 2 - a Trieste, all'interno delle iniziative formative 2013 promosse dall'IRSSeS, incontro dal titolo Corso a Moie di Maiolati (AN) Venerdì 17 maggio 2013, presso il Centro Documentazione del Gruppo Solidarietà a Moie di Maiolati (AN), corso di formazione dal titolo Corso a Trento Venerdì 17 e sabato 18 maggio 2013, presso il Centro Studi Erickson - Via del Pioppeto, 24 - a Trento, corso dal titolo Corso di aggiornamento a Torino Venerdì 17 e sabato 18 maggio 2013, presso la Sala del Consiglio di Facoltà del Politecnico - C.so Duca degli Abruzzi, 24 - di Torino, corso dal titolo Corso di formazione a Firenze Da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2013, presso l'ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Via Via del Moro, 28 - a Firenze, l'ISFAR promuove un corso di formazione dal titolo Corso di primo soccorso pediatrico a Spilimbergo (PN) Sabato 18 e 25 maggio 2013, presso la Casa dello Studente di Spilimbergo (PN), Il G.I.V.A.R. Motosoccorso Onlus di San Daniele del Friuli, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Spilimbergo e della Pro Spilimbergo organizza un Corso di Primo Soccorso Pediatrico bambini da 0 a 14 anni, rivolto ai genitori, nonni, educatori e a chiunque sia interessato a gestire l'emergenza nell'ambito pediatrico. Incontri a Trescore Balneario (BG), Mercoledì 29 maggio 2013 alle ore 20.30, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), ciclo di incontri formativi gratuiti intorno alla genitorialità dal titolo ALTRE NOTIZIE Modello 730 Più tempo per consegnare la dichiarazione dei redditi 2012 ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale. Slitta, infatti, dal 30 aprile al 16 maggio 2013, il termine per i contribuenti che presentano il modello 730/2013 attraverso i propri datori di lavoro o gli enti previdenziali. A loro volta, i sostituti d'imposta possono consegnare al contribuente la dichiarazione dei redditi elaborata fino al 14 giugno 2013 e non più entro il 31 maggio 2013. Alcol e guida prima causa di morte L'alcol rappresenta "un rischio assoluto di mortalità, è necessario non superare il limite di 10 grammi al giorno, ovvero bere meno di un bicchiere. La prima causa di mortalità è rappresentata proprio dagli incidenti stradali. Si muore tra le 4 e le 5 di mattina, principalmente il sabato e la domenica. Ma si muore anche dalle 18 in poi con gli happy hour, gli aperitivi pomeridiani introdotti per i giovani e per gli anziani, la cui capacità di metabolizzare l'alcol diminuisce notevolmente come per gli adolescenti". NOTIZIE E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE Il ruolo dell'ipotalamo nell'invecchiamento Nei topi il processo d'invecchiamento è associato ad alti livelli nell'ipotalamo di una proteina, denominata NF-κB, coinvolta nei meccanismi che consentono a quest'area cerebrale di regolare i processi infiammatori e il sistema immunitario. Eureka, la chiavetta dei bambini «rari» È un piccolo anticipo della cartella clinica digitale. Una chiavetta che contiene tutte le informazioni mediche sul bambino. Faciliterà il compito dei medici del Pronto Soccorso quando dovranno gestire un caso complesso, legato a una patologia rara ma della quale non sono a conoscenza. I genitori la consegneranno ai sanitari che così potranno leggere sullo schermo la storia clinica del bambino e intervenire con maggiore tempestività e appropriatezza. Quel microchip parla con neuroni Un lavoro del Cnr di Bologna ha portato a una piattaforma che ha al centro un circuito trasparente, biocompatibile e organico. Obiettivo: mettere a punto nuovo tecniche di cura meno invasive. Cellule della pelle in neuroni La trasformazione dei fibroblasti della pelle in neuroni è possibile anche senza ricorrere a una riprogrammazione completa delle cellule, che prevede una loro regressione fino allo stadio di staminali pluripotenti. Questa tecnica permette di evitare i rischi legati all'uso delle staminali e può essere realizzata sfruttando come vettore dei geni di riprogrammazione un virus innocuo che non integra i propri geni nel genoma della cellula ospite. LIBRI Il mercato elettronico e gli acquisti di beni e servizi dopo la spending review Assicurare la massima economicità e trasparenza, riducendo discrezionalità e possibilità di abuso sottese alle procedure negoziate tradizionali: queste le ragioni del profondo riassetto dei sistemi di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con l'obbligo per gli appalti sotto soglia comunitaria di "preventiva escussione" del mercato elettronico o dei sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali di committenza, pena la nullità del contratto, la responsabilità disciplinare e amministrativa per l'eventuale danno erariale arrecato. Giardinieri, principesse, porcospini Questo libro si rivolge a chi desidera imparare a costruire metafore da dedicare ai suoi pazienti, ai suoi allievi, ai suoi collaboratori, e, più genericamente, ai suoi amici. Si rivolge anche a chi è convinto che le metafore siano uno strumento privilegiato per inviare messaggi evolutivi all'inconscio collaborativo dell'ascoltatore, e vuole affinare la capacità di costruirle e di porgerle. RSA Residenze Sanitarie Assistenziali La conoscenza congiunta di informazioni amministrative e contabili in merito ai trasferimenti pubblici, alle rette pagate dagli utenti, agli standard di servizio garantiti, ai costi di produzione sostenuti dalle RSA, è indispensabile per il governo del settore. A me mi I ragazzi non sanno più scrivere? Una parola come casino è da segnare come errore? Si scrive sogniamo o sognamo? Bisogna segnare tutti gli errori? Servono le griglie di valutazione? A cosa può servire infine questa fatica di correggere? Questo libro, rivolto ai docenti e a coloro che si preparano a diventare docenti, intende dare un contributo di riflessione e di esperienza. "Si crede che, quando una cosa finisce, un'altra ricomincia immediatamente. |